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Come impugnare un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate

Diritto Tributario

Avv. Dott. Massimo Leonardi · 2025-12-11 · 8 min di lettura

Come impugnare un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate

Hai ricevuto un avviso di accertamento? Ecco come valutarlo, quando impugnarlo e quali strumenti usare per tutelarti, con riferimenti pratici per Milano e Lombardia.

Ricevere un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non significa essere privi di difese. L’ordinamento prevede regole, termini e strumenti – giudiziali e deflattivi – per contestare l’atto e ottenere l’annullamento, totale o parziale, o una definizione agevolata. Conoscere la disciplina applicabile e muoversi tempestivamente è decisivo, soprattutto a Milano dove i termini di deposito e la gestione telematica del contenzioso sono prassi consolidate presso le Corti di giustizia tributaria.

Che cos’è l’avviso di accertamento e quali requisiti deve avere

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria rettifica o accerta un’imposta, ai fini delle imposte dirette (D.P.R. 600/1973) e dell’IVA (D.P.R. 633/1972). Per essere valido deve rispettare specifici requisiti formali e sostanziali.

Contenuto, motivazione e sottoscrizione

  • La motivazione è obbligatoria e deve indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della pretesa, con allegazione degli atti richiamati, salvo loro riproduzione essenziale (art. 7, L. 212/2000). Un difetto di motivazione o l’uso di formule stereotipate può comportare l’annullamento.
  • L’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, a pena di nullità (art. 42, D.P.R. 600/1973; per l’IVA, artt. 56 e 57, D.P.R. 633/1972 quanto a rettifica e termini).
  • In caso di verifica fiscale svolta nei locali del contribuente, l’atto non può essere emesso prima di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura, salvo ragioni di urgenza motivate (art. 12, comma 7, L. 212/2000). La violazione del termine dilatorio può essere causa di annullamento.

Notifica e avviso “esecutivo”

La notifica segue le regole dell’art. 60, D.P.R. 600/1973, anche via PEC quando ricorrono i presupposti. Oggi molti avvisi sono “esecutivi”: trascorsi i 60 giorni senza pagamento o impugnazione, la pretesa diviene esigibile e l’atto può essere affidato all’agente della riscossione senza bisogno di cartella (art. 29, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010). Questo rende ancora più importante valutare subito le iniziative difensive.

Termini per impugnare e decadenze: come non perderli

I 60 giorni per il ricorso e le sospensioni

Il termine ordinario per impugnare è di 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 21, D.Lgs. 546/1992). Il termine si sospende:

  • dal 1° al 31 agosto di ogni anno (L. 742/1969);
  • per 90 giorni se, prima del ricorso, si presenta istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997), purché l’istanza sia tempestiva e riferita allo stesso atto.

L’istanza di autotutela non sospende i termini per impugnare, salvo che l’ufficio disponga espressamente la sospensione in via amministrativa; per non correre rischi è prudente non confidare su tale evenienza (art. 2-quater, D.L. 564/1994, conv. in L. 656/1994).

Termini di decadenza per l’emissione dell’avviso

L’ufficio deve notificare l’avviso entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge. Per le imposte dirette, l’art. 43, D.P.R. 600/1973 fissa termini differenziati in relazione al periodo d’imposta e all’eventuale omissione o infedeltà dichiarativa. Per l’IVA, si applica l’art. 57, D.P.R. 633/1972. Un avviso tardivo è impugnabile per decadenza.

A Milano e in Lombardia, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate notificano spesso via PEC agli indirizzi presenti nei registri pubblici: è buona prassi verificare la data di consegna per calcolare correttamente la decorrenza del termine per il ricorso.

Strumenti deflattivi e alternative al contenzioso

Non sempre la via migliore è il ricorso immediato. L’ordinamento offre strumenti per prevenire o chiudere la lite con riduzione di tempi e costi.

Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente un confronto con l’ufficio che ha emesso l’atto. L’istanza, presentata entro il termine per impugnare, sospende per 90 giorni i termini del ricorso. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte secondo le previsioni del decreto e l’importo può essere rateizzato. A Milano, il confronto si svolge di norma presso le Direzioni provinciali competenti o in videoconferenza, con verbalizzazione finale dell’intesa.

Reclamo-mediazione tributaria

Per le liti di valore non elevato, il legislatore ha previsto il reclamo-mediazione come condizione di procedibilità (art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992). Entro i 60 giorni si notifica il ricorso che vale anche come reclamo; l’ufficio ha un termine per esaminarlo e formulare una proposta di mediazione. In caso di accordo, sono previsti benefici sanzionatori. A Milano, la gestione è centralizzata presso gli uffici legali delle Direzioni provinciali, con scambi documentali via PEC.

Autotutela

L’autotutela consente all’amministrazione di correggere o annullare i propri atti viziati, anche in pendenza di giudizio (art. 2-quater, D.L. 564/1994, conv. in L. 656/1994). È utile in presenza di errori macroscopici o di evidenti illegittimità, ma non sostituisce gli strumenti giurisdizionali né sospende automaticamente i termini.

Il ricorso tributario: competenza, atti e deposito telematico

Giudice competente e termini

Il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente in base alla sede dell’ufficio che ha emesso l’atto (art. 4, D.Lgs. 546/1992). Per gli avvisi emessi dalle Direzioni Provinciali di Milano, la competenza radica di regola innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano.

Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni all’ente impositore che ha emesso l’atto (art. 20, D.Lgs. 546/1992) e, entro 30 giorni dalla notifica, depositato presso la segreteria della Corte con gli allegati e la prova della notifica (art. 22, D.Lgs. 546/1992).

Contenuti essenziali del ricorso e assistenza tecnica

Il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall’art. 18, D.Lgs. 546/1992: indicazione dell’atto impugnato, dei motivi di impugnazione, del valore della lite, delle conclusioni e della sottoscrizione. L’assistenza tecnica è obbligatoria quando il valore supera 3.000 euro, salvo specifiche eccezioni; possono prestarla avvocati, commercialisti ed altri professionisti abilitati (art. 12, D.Lgs. 546/1992). In cause di valore inferiore, il contribuente può stare in giudizio personalmente, ma una difesa tecnica esperta resta spesso determinante, specie in contesti complessi come quelli seguiti dalle Corti milanesi.

Processo tributario telematico (SIGIT)

Il deposito degli atti e le comunicazioni processuali avvengono per via telematica tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria, con obbligo generalizzato per i difensori (art. 16-bis, D.Lgs. 546/1992; D.M. 23 dicembre 2013, n. 163). A Milano e in Lombardia l’utilizzo del canale telematico è la regola: è quindi essenziale curare firma digitale, notifiche via PEC, formati e dimensioni dei file secondo le specifiche tecniche ministeriali.

Contributo unificato tributario

L’iscrizione a ruolo richiede il pagamento del contributo unificato, dovuto anche nel processo tributario ai sensi del D.P.R. 115/2002 e della normativa attuativa. L’importo varia in base al valore della lite, come determinato dall’art. 12, D.Lgs. 546/1992.

Sospensione degli effetti, riscossione e tutela cautelare

Istanza cautelare ex art. 47, D.Lgs. 546/1992

Unitamente al ricorso, o con atto separato, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato quando ricorrono il fumus boni iuris (apparenza di fondatezza) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile) ai sensi dell’art. 47, D.Lgs. 546/1992. L’istanza deve essere motivata e corredata da idonea documentazione contabile e bancaria. Le Corti di giustizia tributarie di Milano valutano con attenzione la coerenza tra i motivi di ricorso, la quantificazione delle somme e gli effetti sull’operatività dell’impresa o del professionista.

Riscossione frazionata durante il giudizio

La riscossione in pendenza di giudizio è disciplinata dall’art. 68, D.Lgs. 546/1992, che prevede una graduazione dei pagamenti in relazione allo stato del processo e agli esiti delle sentenze. Si tratta di una disciplina speciale che interagisce con le regole dell’avviso esecutivo (art. 29, D.L. 78/2010). In concreto, la corretta gestione delle richieste dell’agente della riscossione e l’eventuale sospensione giudiziale sono aspetti da pianificare sin dall’atto introduttivo.

Vizi tipici dell’avviso e strategie difensive

Vizi formali: notifica, sottoscrizione, motivazione

  • Notifica irregolare o inesistente (art. 60, D.P.R. 600/1973), ad esempio per uso di indirizzi PEC non riferibili al contribuente o privi di attestazione di conformità.
  • Mancanza di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato o difetto di delega (art. 42, D.P.R. 600/1973).
  • Motivazione insufficiente, mancata allegazione degli atti richiamati o omesso contraddittorio procedimentale quando dovuto (art. 7 e art. 12, comma 7, L. 212/2000).

Vizi sostanziali: infondatezza della pretesa e onere della prova

L’onere della prova segue il criterio generale dell’art. 2697 c.c.: spetta all’amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della maggiore imposta e al contribuente provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Nei giudizi a Milano è prassi valorizzare la documentazione contabile, i contratti e le evidenze bancarie; risultano utili perizie tecniche e memorie illustrative che chiariscano i passaggi economici sottesi alle riprese.

Conciliazione giudiziale e definizione della lite

Anche una volta instaurato il giudizio, è possibile chiudere la controversia con conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. 546/1992), con riduzione delle sanzioni prevista dalla legge. La scelta tra proseguire nel merito o proporre una conciliazione in udienza dipende dalla tenuta dei motivi, dai rischi di soccombenza e dalle esigenze finanziarie del contribuente.

Esempio operativo: come muoversi dopo la notifica a Milano

  • Verifica immediata della data di notifica (PEC o servizio postale) e calcolo del termine di 60 giorni, considerando eventuale sospensione feriale.
  • Analisi dei vizi formali e sostanziali: controllo della delega di firma, della motivazione e del rispetto del termine dilatorio di 60 giorni post-verifica, se applicabile.
  • Valutazione di un’istanza di adesione (D.Lgs. 218/1997) o di reclamo-mediazione (art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992), con stima dei possibili benefici sanzionatori.
  • Redazione e notifica del ricorso, predisposizione dell’istanza cautelare ex art. 47 e deposito telematico su SIGIT presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, se competente.
  • Gestione coordinata dei profili di riscossione provvisoria (art. 68, D.Lgs. 546/1992) e dei rapporti con l’agente della riscossione.

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Il contenuto è informativo e non sostituisce una consulenza personalizzata.

Argomenti trattati: impugnare avviso di accertamento, avviso di accertamento esecutivo, ricorso tributario Milano, reclamo mediazione tributaria, accertamento con adesione, sospensione giudiziale art. 47.

Domande frequenti sull'argomento

Entro quanto tempo devo impugnare un avviso di accertamento?

Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica (art. 21, D.Lgs. 546/1992). Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto e si sospende per 90 giorni se si presenta un’istanza di accertamento con adesione tempestiva (art. 6, D.Lgs. 218/1997).

Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione mentre faccio ricorso?

Sì. Puoi presentare un’istanza cautelare ex art. 47, D.Lgs. 546/1992, dimostrando la fondatezza del ricorso e il rischio di un danno grave e irreparabile. La Corte può sospendere in tutto o in parte la riscossione fino alla decisione di merito.

Che differenza c’è tra avviso bonario e avviso di accertamento?

L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità che consente il pagamento con riduzioni e, di regola, non è impugnabile. L’avviso di accertamento è un atto impositivo che può essere impugnato entro 60 giorni e, se esecutivo, è idoneo all’affidamento all’agente della riscossione se non opposto.

Devo farmi assistere da un professionista per il ricorso?

L’assistenza tecnica è obbligatoria se il valore della lite supera 3.000 euro (art. 12, D.Lgs. 546/1992). Anche per cause di minor valore, il supporto di un avvocato o di un professionista abilitato è spesso utile per impostare correttamente motivi, prove e richieste cautelari.

L’autotutela blocca i termini per il ricorso?

No. L’istanza di autotutela non sospende i termini per impugnare (art. 2-quater, D.L. 564/1994, conv. in L. 656/1994). Per evitare decadenze, è prudente presentare comunque ricorso nei termini, valutando in parallelo la richiesta di annullamento in via amministrativa.

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