Diritto Commerciale e Societario · Diritto Commerciale e Societario · Crisi d'Impresa
La composizione negoziata (artt. 12-25 undecies D.Lgs. 14/2019 CCII) è lo strumento volontario e stragiudiziale con cui l'imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma con prospettive di risanamento, chiede la nomina di un esperto indipendente per negoziare con i creditori. Attivabile tramite piattaforma telematica delle Camere di Commercio, consente di ottenere misure protettive del patrimonio e di raggiungere accordi con i creditori senza gli effetti stigmatizzanti di una procedura concorsuale. Lo Studio IIILEX assiste l'imprenditore nella predisposizione dell'istanza e nella negoziazione.
Possono accedere alla composizione negoziata gli imprenditori commerciali e agricoli, anche sotto soglia di fallibilità, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, purché sussistano concrete prospettive di risanamento. L'istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio, allegando la documentazione economico-patrimoniale prevista dalla legge e il test pratico di autovalutazione.
Una commissione regionale designa entro 5 giorni l'esperto indipendente, iscritto in apposito elenco, scelto tra dottori commercialisti, avvocati e consulenti con specifica formazione, che deve essere terzo rispetto all'impresa e ai creditori.
L'esperto convoca l'imprenditore e i principali creditori per verificare la percorribilità del risanamento, individuando le soluzioni più idonee: accordi di ristrutturazione, moratorie, piani attestati di risanamento o, se le trattative non riescono, l'accesso a procedure concorsuali. L'esperto redige una relazione finale che attesta l'esito delle trattative.
L'imprenditore può richiedere al Tribunale, contestualmente o dopo l'istanza, le misure protettive del patrimonio (sospensione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori) per la durata delle trattative, fino a un massimo complessivo di 240 giorni, con pubblicazione nel Registro delle Imprese.
Se la composizione negoziata non produce un accordo, l'imprenditore può proporre, entro 60 giorni dalla relazione finale dell'esperto, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), senza voto dei creditori ma con controllo giudiziale sulla convenienza.
Durante le trattative l'imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ma deve informare l'esperto di ogni atto di rilevante gestione e gestire l'impresa evitando pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria.
La composizione negoziata è procedura riservata e non pubblica nella fase iniziale, non spossessa l'imprenditore della gestione, non richiede il voto dei creditori e consente soluzioni flessibili modellate sulle specifiche esigenze dell'impresa. Sono inoltre previsti incentivi fiscali (rateizzazione dei debiti tributari, riduzione di interessi e sanzioni) e la prededucibilità dei nuovi finanziamenti autorizzati.
Rispetto al concordato preventivo, i tempi sono più rapidi e i costi generalmente inferiori, ma il successo dipende dalla reale disponibilità dei creditori a negoziare e dalla credibilità del piano di risanamento presentato.
L'assistenza legale è determinante nella predisposizione della documentazione, nella redazione del piano di risanamento in coordinamento con i consulenti finanziari, nella negoziazione con i creditori (in particolare istituti di credito e Fisco) e nella gestione dei rapporti con l'esperto indipendente e il Tribunale per le misure protettive.
Lo Studio IIILEX supporta l'imprenditore dalla fase di autovalutazione preliminare fino alla chiusura delle trattative, valutando anche l'eventuale successivo accesso a concordato semplificato o accordi di ristrutturazione dei debiti.