Diritto Commerciale e Societario · Diritto Commerciale e Societario · Governance
Gli amministratori di società di capitali rispondono verso la società, i soci e i creditori sociali per i danni derivanti dalla violazione dei doveri di diligenza e correttezza nella gestione. Nelle S.p.A. l'azione sociale è disciplinata dall'art. 2392 c.c. e l'azione dei creditori dall'art. 2394 c.c.; nelle S.r.l. trova applicazione l'art. 2476 c.c. Lo Studio IIILEX assiste sia amministratori convenuti in giudizio sia soci e creditori che intendano promuovere l'azione, valutando i profili di colpa gestoria e i limiti della business judgment rule.
Gli amministratori devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 c.c.). La responsabilità è solidale, salvo per le attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di singoli amministratori delegati, e salvo prova di essersi immediatamente attivati per impedire il compimento dell'atto dannoso o attenuarne le conseguenze.
Nelle S.r.l., l'art. 2476 c.c. estende la responsabilità anche agli amministratori privi di deleghe che siano a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non abbiano fatto quanto possibile per impedirli, oltre a prevedere la responsabilità diretta verso i soci per danni non mediati dal patrimonio sociale.
L'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) è deliberata dall'assemblea e mira a reintegrare il patrimonio sociale; può essere promossa anche dai soci di minoranza che rappresentino almeno un quinto del capitale (o la percentuale statutaria inferiore). L'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è esperibile quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, e spetta tipicamente al curatore nella liquidazione giudiziale.
L'azione individuale del socio o del terzo (art. 2395 c.c.) è ammessa solo per danni diretti, non riflessi rispetto al pregiudizio patrimoniale della società, e richiede la prova del nesso causale diretto tra condotta dell'amministratore e danno lamentato.
Le scelte gestionali discrezionali, anche se rivelatesi economicamente sfavorevoli, non sono sindacabili nel merito dal giudice se assunte con adeguata istruttoria, informazione e ragionevolezza al momento della decisione. La regola non copre invece le scelte palesemente irrazionali o assunte senza alcuna verifica preventiva.
Nei gruppi di società, l'amministratore risponde per operazioni contrarie all'interesse sociale imposte dalla capogruppo, salvo il beneficio compensativo di gruppo dimostrabile ex art. 2497 c.c. e la coerenza complessiva della politica di gruppo.
Il termine di prescrizione dell'azione sociale è di 5 anni, decorrente dalla cessazione dell'amministratore dalla carica o, se successiva, dalla scoperta del danno per condotte occultate. La quantificazione del danno segue criteri diversi a seconda della fattispecie: differenza patrimoniale netta, criterio del deficit fallimentare (in casi eccezionali) o danno specifico da singola operazione.
Le polizze assicurative D&O (Directors and Officers Liability) offrono copertura per le conseguenze patrimoniali dell'azione di responsabilità, ma prevedono esclusioni per dolo e per specifiche fattispecie: la loro operatività va sempre verificata caso per caso.
La difesa dell'amministratore convenuto si concentra sulla dimostrazione della diligenza osservata, sull'assenza di nesso causale tra la condotta contestata e il danno, e sull'applicabilità della business judgment rule. È spesso possibile, e opportuno, valutare soluzioni transattive con la società o con i creditori prima dell'esito del giudizio.
Lo Studio IIILEX assiste sia nella fase stragiudiziale, con analisi preventiva dei rischi di responsabilità, sia nel contenzioso, tutelando amministratori, soci e creditori a seconda del ruolo ricoperto.