Diritto Penale · Diritto Penale · Reati Fallimentari
I reati di bancarotta (artt. 322-329 D.Lgs. 14/2019 CCII, già artt. 216-223 L. Fall.) puniscono condotte distrattive, dissipative o documentali commesse da amministratori, liquidatori e imprenditori nell'ambito della liquidazione giudiziale. La bancarotta fraudolenta prevede reclusione da 3 a 10 anni; la bancarotta semplice da 6 mesi a 2 anni. Lo Studio IIILEX assiste imprenditori, amministratori e sindaci sin dalla fase di indagine, valutando i presupposti oggettivi e soggettivi del reato e costruendo la strategia difensiva più efficace.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 322 CCII) punisce chi distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali, o espone passività inesistenti, in danno dei creditori. La bancarotta documentale sanziona la tenuta irregolare o l'occultamento delle scritture contabili finalizzato a impedire la ricostruzione del patrimonio. La bancarotta preferenziale colpisce pagamenti o garanzie che alterano la par condicio creditorum.
La bancarotta semplice (art. 323 CCII) punisce condotte colpose o imprudenti, come spese eccessive, operazioni gravemente imprudenti o aggravamento del dissesto per negligenza, senza il dolo tipico della fattispecie fraudolenta. La distinzione tra le due fattispecie è spesso decisiva per l'esito del procedimento.
La bancarotta impropria (art. 329 CCII) estende la responsabilità a operazioni dolose che hanno cagionato il dissesto, anche a carico di amministratori di fatto e componenti degli organi di controllo che abbiano concorso omissivamente nella condotta.
Il reato presuppone l'apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento) della società, evento costitutivo secondo l'orientamento maggioritario della Cassazione. La condotta distrattiva può essere anteriore anche di anni rispetto alla dichiarazione di insolvenza.
Le indagini per bancarotta partono spesso dalla relazione del curatore ex art. 130 CCII, trasmessa al pubblico ministero, o da un esposto dei creditori. Il PM può disporre perquisizioni, sequestri probatori sulla documentazione contabile e sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni ritenuti provento del reato.
La difesa deve intervenire tempestivamente per contestare la qualificazione delle operazioni contestate, dimostrare la coerenza economica delle scelte gestionali e, ove possibile, ottenere il dissequestro dei beni non pertinenti al reato contestato.
Alla bancarotta si affiancano spesso contestazioni per reati societari (false comunicazioni sociali, art. 2621 c.c.), riciclaggio del provento distratto e, per gli enti, responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Sindaci e revisori possono essere chiamati a rispondere per concorso omissivo quando non abbiano esercitato i doveri di vigilanza.
La difesa dei membri dell'organo di controllo richiede l'analisi puntuale dei verbali e delle segnalazioni effettuate, per dimostrare l'assenza di consapevolezza delle condotte distrattive dell'organo gestorio.
L'accesso tempestivo agli strumenti di allerta e composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 14/2019) può prevenire l'aggravarsi del dissesto e ridurre il rischio di successive contestazioni penali, poiché dimostra la diligenza dell'organo amministrativo nella gestione della crisi.
Lo Studio IIILEX affianca l'impresa sia nella fase preventiva di gestione della crisi sia, quando necessario, nella difesa penale successiva all'apertura della liquidazione giudiziale.