Diritto Commerciale e Societario · Crisi d'impresa e insolvenza (CCII)
Composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) è un percorso volontario e riservato in cui l'imprenditore, assistito da un esperto indipendente nominato tramite piattaforma telematica, negozia con i creditori per il risanamento, mantenendo la gestione dell'impresa e potendo chiedere misure protettive del patrimonio.
In sintesi
La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso volontario e riservato, attivato tramite la piattaforma telematica nazionale, in cui un esperto indipendente affianca l'imprenditore nelle trattative con i creditori. È possibile richiedere misure protettive del patrimonio confermate dal tribunale.
Che cos'è
È lo strumento di allerta e risanamento precoce introdotto dal Codice della crisi. L'imprenditore resta alla guida dell'impresa; l'esperto facilita le trattative con i creditori. Il percorso può concludersi con un accordo, con l'accesso a un altro strumento (compreso il concordato semplificato) o con l'esito negativo.
I profili rilevanti
Accesso tramite piattaforma telematica e nomina dell'esperto
Permanenza della gestione in capo all'imprenditore
Misure protettive e cautelari del patrimonio
Riservatezza del percorso
Possibili sbocchi (accordo, concordato semplificato, altri strumenti).
La consulenza dello Studio
Lo Studio verifica i presupposti di accesso, predispone la documentazione e la situazione economico-finanziaria aggiornata e assiste nelle trattative con i creditori e nella richiesta di misure protettive, con l'apporto della competenza contabile.
Le fasi della composizione negoziata
1. Test pratico e istanza — L'imprenditore verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento con il test della piattaforma e presenta istanza con la documentazione richiesta dall'art. 17 CCII.
2. Nomina dell'esperto — La commissione competente nomina l'esperto indipendente, che convoca l'imprenditore, valuta la percorribilità del risanamento e conduce le trattative con i creditori.
3. Misure protettive e autorizzazioni — Con la pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese le misure protettive operano e devono essere confermate dal tribunale; possono essere richieste autorizzazioni a contrarre finanziamenti prededucibili o a cedere l'azienda ai sensi dell'art. 22 CCII.
4. Esito — Il percorso può concludersi con contratto con i creditori, accordo sottoscritto anche dall'esperto, accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o con la relazione finale negativa dell'esperto.
Termini della procedura
Atto o adempimento
Termine
Riferimento
Se il termine scade
Conferma delle misure protettive
Ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'istanza
art. 19 CCII
Inefficacia delle misure protettive
Durata dell'incarico dell'esperto
180 giorni prorogabili nei casi previsti
art. 17, c. 7, CCII
Chiusura della composizione negoziata
Segnalazione dell'organo di controllo
Senza indugio al ricorrere dei presupposti
art. 25-octies CCII
Rilievo ai fini della responsabilità dell'organo
Concordato semplificato
60 giorni dalla comunicazione della relazione finale
art. 25-sexies CCII
Inammissibilità della proposta
I termini indicati sono quelli di legge e decorrono dalla notifica o dall'esecuzione dell'atto. La verifica va sempre fatta sugli atti effettivamente ricevuti e sul loro contenuto.
Documentazione per l'istanza
Bilanci degli ultimi tre esercizi e situazione patrimoniale aggiornata
Elenco dei creditori con indicazione dei crediti e delle garanzie
Piano finanziario per i successivi sei mesi e progetto di risanamento
Certificazione dei debiti tributari e contributivi
Situazione dei carichi presso l'Agente della Riscossione
Relazione sull'attività in concreto esercitata e sulle cause della crisi
Strumenti alternativi di regolazione
Accordi di ristrutturazione e piano attestato
Gli artt. 56 e 57 CCII disciplinano il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, utilizzabili anche come esito della composizione negoziata.
Concordato preventivo
Quando il risanamento non è perseguibile in via negoziale, il concordato preventivo in continuità o liquidatorio offre una cornice concorsuale con effetti protettivi più ampi.
Errori frequenti
Attivare il percorso quando lo squilibrio è ormai irreversibile
Presentare l'istanza con documentazione incompleta o non aggiornata
Non richiedere la conferma giudiziale delle misure protettive nei termini
Effettuare pagamenti selettivi non autorizzati durante le trattative
Trascurare gli obblighi di segnalazione dell'organo di controllo
I termini tecnici spiegati
Esperto indipendente
Professionista nominato dalla commissione competente che agevola le trattative tra imprenditore e creditori.
Misure protettive
Effetti che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore.
Prededucibilità
Qualificazione dei crediti sorti in funzione o in occasione della procedura, soddisfatti con precedenza nelle successive procedure concorsuali.
Concordato semplificato
Proposta liquidatoria proponibile all'esito negativo della composizione negoziata, senza voto dei creditori, ai sensi dell'art. 25-sexies CCII.
Domande frequenti
L'imprenditore perde la gestione?
No: nella composizione negoziata la gestione resta in capo all'imprenditore, con la supervisione dell'esperto.
Il percorso è pubblico?
No: è riservato, elemento che ne favorisce il successo con i creditori.
La composizione negoziata è una procedura concorsuale?
No: è un percorso volontario e stragiudiziale, riservato, che non comporta lo spossessamento dell'imprenditore, il quale conserva la gestione ordinaria e straordinaria con gli obblighi informativi verso l'esperto.
I creditori possono agire durante le trattative?
Le misure protettive, se richieste e confermate dal tribunale, impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; in loro assenza i creditori conservano piena libertà di azione.
Cosa succede se le trattative falliscono?
L'esperto redige la relazione finale; l'imprenditore può accedere al concordato semplificato entro sessanta giorni o agli altri strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice.
Altri approfondimenti in crisi d'impresa e insolvenza (ccii)
Concordato preventivo — Concordato preventivo: in continuità o liquidatorio, classi di creditori, voto e omologazione. Gestire la crisi evitando la liquidazione giudiziale.
Concordato semplificato — Concordato semplificato: accesso all'esito della composizione negoziata, liquidatorio, senza voto dei creditori. Controllo del tribunale. Milano, IIILEX.
Accordi di ristrutturazione dei debiti — Accordi di ristrutturazione dei debiti: adesione qualificata dei creditori, omologazione ed effetti. Varianti agevolate ed estese. Milano, IIILEX.
Piano attestato di risanamento — Piano attestato di risanamento: strumento stragiudiziale, attestazione del professionista indipendente, protezione di atti e pagamenti. Milano, IIILEX.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento) — Liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, effetti per l'imprenditore e per i creditori, insinuazione al passivo. Difesa a Milano, IIILEX.
Sovraindebitamento ed esdebitazione — Sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell'incapiente. Milano, IIILEX.