L'estorsione (art. 629 c.p.) punisce chi, con violenza o minaccia, costringe taluno a fare od omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. È procedibile d'ufficio e punita con la reclusione da 5 a 10 anni.
Che cos'è
Il reato si distingue dalla violenza privata per l'ingiusto profitto con altrui danno, e dalla rapina per la costrizione a un atto di disposizione (anziché la sottrazione diretta). La minaccia può essere anche implicita o ambientale.
Elementi costitutivi
Violenza o minaccia
Costrizione a fare od omettere
Ingiusto profitto con altrui danno
Dolo.
La difesa dello Studio
La difesa verifica l'effettiva costrizione e l'ingiustizia del profitto, distinguendo l'estorsione dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (quando si agisce per un diritto realmente esistente, con modalità però illecite). Per la vittima si cura la denuncia e la protezione.
Domande frequenti
Che differenza c'è con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
Nell'esercizio arbitrario si agisce per un diritto realmente esistente; nell'estorsione il profitto è ingiusto.
È procedibile a querela?
No: l'estorsione è procedibile d'ufficio.
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