Diritto Penale · Bancarotta e reati della crisi d'impresa
Bancarotta fraudolenta patrimoniale
La bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 322 CCII, già art. 216 l. fall.) punisce l'imprenditore che, prima o durante la procedura, ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato beni, oppure ha esposto passività inesistenti, in danno dei creditori. La pena è la reclusione da 3 a 10 anni.
Che cos'è
È la forma più grave di bancarotta: colpisce le condotte che sottraggono materialmente garanzia patrimoniale ai creditori. Rileva sia la condotta antecedente alla liquidazione giudiziale (pre-fallimentare) sia quella successiva. La distrazione è la condotta tipica: distogliere beni dalla loro destinazione a garanzia dei creditori.
Elementi costitutivi
Qualità di imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale
Condotta distrattiva, dissipativa, di occultamento o di esposizione di passività inesistenti
Danno (anche potenziale) per i creditori
Dolo.
La difesa dello Studio
La difesa contesta l'effettiva natura distrattiva dell'operazione (distinguendola da scelte gestionali legittime o da atti a corrispettivo congruo), il nesso con il dissesto e l'elemento soggettivo. La ricostruzione contabile dei flussi — resa possibile dalla qualifica di Commercialista — è decisiva per dimostrare che i beni non sono stati sottratti alla garanzia dei creditori. Si gestisce il rapporto con curatore e giudice delegato.
Domande frequenti
Qualsiasi vendita è distrazione?
No: solo l'atto che sottrae beni alla garanzia dei creditori senza corrispettivo congruo; le operazioni a valori di mercato non integrano di norma il reato.
Rileva solo dopo la sentenza?
No: rilevano anche le condotte antecedenti alla liquidazione giudiziale.
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