Diritto Tributario · Cartelle, riscossione e definizioni
Il cluster riunisce gli atti della riscossione coattiva e gli strumenti per estinguere o ridurre i debiti fiscali. La difesa distingue tra vizi propri dell'atto (notifica, prescrizione) e vizi della pretesa a monte.
Questa sezione raccoglie 6 approfondimenti. Ogni pagina spiega l'istituto, i passaggi o i vizi rilevanti, l'impostazione difensiva dello Studio e le domande più frequenti.
La cartella esattoriale è l'atto con cui l'Agente della riscossione richiede il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Si impugna entro 60 giorni per vizi propri (notifica, prescrizione, difetto di titolo) o, nei casi ammessi, per vizi della pretesa non conosciuta in precedenza.
La definizione agevolata (c.d. rottamazione) consente di estinguere i debiti affidati all'Agente della riscossione pagando le somme a titolo di capitale, con l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora. È attivabile nelle finestre e alle condizioni previste dalla legge di volta in volta vigente.
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente violazioni e omessi versamenti prima della formale conoscenza di verifiche o accertamenti, con sanzioni ridotte in misura graduata sul tempo trascorso: più tempestivo è l'intervento, minore è la sanzione.
Il fermo amministrativo (sui beni mobili registrati, come i veicoli) e l'ipoteca esattoriale (sugli immobili) sono misure cautelari della riscossione, precedute da un preavviso. Possono essere contestate per vizi propri o del credito sottostante.
Il contribuente può chiedere all'Agente della riscossione la dilazione del debito affidato a ruolo. La rateizzazione sospende le nuove azioni esecutive e consente di riprendere l'ordinaria operatività; il mancato pagamento di un numero determinato di rate comporta la decadenza.
L'autotutela (artt. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000) è il potere-dovere dell'amministrazione di annullare o correggere i propri atti illegittimi o infondati, su istanza del contribuente o d'ufficio. L'istanza di autotutela non sospende il termine di 60 giorni per ricorrere.
Nella fase di riscossione la difesa distingue i vizi propri della cartella o dell'atto esecutivo da quelli dell'atto presupposto. Lo Studio verifica notifiche, decadenze e prescrizione e valuta, insieme al cliente, gli strumenti di definizione e rateizzazione disponibili.
Fermo amministrativo, ipoteca e pignoramenti richiedono interventi tempestivi: per questo la prima analisi parte dall'estratto di ruolo e dalla cronologia delle notifiche.