Diritto Tributario · Accertamenti e atti dell'Agenzia delle Entrate

Accertamento con adesione

L'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è una procedura in contraddittorio con l'ufficio per ridefinire la pretesa fiscale. L'istanza sospende per 90 giorni il termine di impugnazione e consente la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo, con rateizzazione.

In sintesi

L'accertamento con adesione è il procedimento del D.Lgs. 218/1997 che permette di definire in contraddittorio con l'ufficio la pretesa contenuta in un avviso o in un processo verbale, con sanzioni ridotte nella misura di legge. L'istanza va presentata entro il termine per ricorrere e sospende quel termine per novanta giorni.

Che cos'è

L'adesione consente di rivedere l'accertamento evitando il contenzioso: il contribuente e l'ufficio discutono i rilievi e possono raggiungere un accordo che riduce imposte, sanzioni e interessi. Si perfeziona con il versamento (in unica soluzione o rateale) nei termini.

I vantaggi

  • Sospensione di 90 giorni del termine per ricorrere
  • Riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo
  • Rateizzazione degli importi
  • Definizione senza alea del giudizio.

La difesa dello Studio

Lo Studio partecipa al contraddittorio con l'ufficio portando la documentazione contabile a sostegno della posizione del contribuente, negozia la riduzione della pretesa e valuta, prima della scadenza, l'alternativa tra adesione e ricorso.

Come si svolge il procedimento di adesione

  1. 1. Istanza — L'istanza in carta libera si presenta all'ufficio che ha emesso l'atto entro il termine per proporre ricorso, indicando i riferimenti dell'avviso e un recapito per la convocazione. Da quel momento il termine di impugnazione resta sospeso per novanta giorni.
  2. 2. Convocazione e contraddittorio — L'ufficio invita il contribuente al contraddittorio; nella riunione si discutono i rilievi, si producono documenti e si verbalizzano le posizioni. Il contribuente può farsi assistere o rappresentare da un professionista abilitato.
  3. 3. Atto di adesione — Se si raggiunge l'accordo, viene redatto l'atto di adesione sottoscritto dalle parti, con la nuova quantificazione di imposte, interessi e sanzioni ridotte nella misura prevista dall'art. 2 D.Lgs. 218/1997.
  4. 4. Perfezionamento — L'adesione si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o della prima rata, nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione. In mancanza, l'atto originario riprende efficacia.

Termini del procedimento di adesione

Atto o adempimentoTermineRiferimentoSe il termine scade
Presentazione dell'istanzaEntro il termine per ricorrereart. 6 D.Lgs. 218/1997Preclusa l'adesione, resta solo il ricorso o l'acquiescenza
Sospensione del termine di impugnazione90 giorni dall'istanzaart. 6, c. 3, D.Lgs. 218/1997Il termine riprende a decorrere alla scadenza
Versamento per il perfezionamento20 giorni dalla sottoscrizioneart. 8 D.Lgs. 218/1997L'adesione non si perfeziona e rivive l'atto impositivo
Rate successive alla primaSecondo il piano concordatoart. 8 D.Lgs. 218/1997Decadenza dal beneficio della rateazione nei casi di legge

I termini indicati sono quelli ordinari di legge, soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e alle sospensioni previste da norme speciali. La verifica va sempre fatta sull'atto ricevuto e sulla relativa relata di notifica.

Documentazione da portare al contraddittorio

  • Avviso di accertamento o processo verbale di constatazione
  • Dichiarazioni e bilanci delle annualità interessate
  • Documentazione contabile ed extracontabile a supporto delle difese
  • Contratti, fatture e movimentazioni bancarie relative ai rilievi
  • Perizie o relazioni tecniche eventualmente disponibili
  • Prospetti di calcolo alternativi rispetto alla ricostruzione dell'ufficio

Alternative all'adesione

Acquiescenza

Il pagamento integrale entro il termine per ricorrere comporta la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 15 D.Lgs. 218/1997 e la rinuncia all'impugnazione.

Ricorso e conciliazione

Se la pretesa è infondata nel presupposto, il ricorso consente di ottenerne l'annullamento; in corso di causa resta praticabile la conciliazione, anch'essa con riduzione delle sanzioni.

Errori frequenti nell'adesione

  • Presentare l'istanza oltre il termine per ricorrere, perdendo la sospensione
  • Calcolare male la scadenza sommando sospensione feriale e novanta giorni
  • Presentarsi al contraddittorio senza una ricostruzione documentale alternativa
  • Sottoscrivere l'adesione senza verificare la sostenibilità del piano di rate
  • Omettere il versamento nei venti giorni, con conseguente reviviscenza dell'atto

I termini tecnici spiegati

Acquiescenza
Rinuncia all'impugnazione con pagamento nei termini e sanzioni ridotte secondo l'art. 15 D.Lgs. 218/1997.
Atto di adesione
Documento sottoscritto da ufficio e contribuente che definisce la pretesa; si perfeziona solo con il pagamento nei termini.
Sospensione del termine
Periodo durante il quale il termine di impugnazione non decorre; nell'adesione è di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Rateazione
Facoltà di versare le somme definite in rate trimestrali secondo il numero massimo previsto dall'art. 8 D.Lgs. 218/1997.

Domande frequenti

L'istanza sospende il termine per ricorrere?

Sì: la presentazione dell'istanza sospende per 90 giorni il termine di impugnazione.

Di quanto si riducono le sanzioni?

A un terzo del minimo previsto dalla legge.

L'ufficio è obbligato ad accogliere la proposta?

No: l'adesione è un accordo. Se il contraddittorio non porta a un'intesa, viene redatto verbale di mancato accordo e il contribuente conserva il diritto di ricorrere entro il termine residuo.

Si può aderire solo per una parte dei rilievi?

L'adesione definisce l'atto nel suo complesso per le annualità e i tributi interessati; una definizione parziale è possibile solo nei limiti in cui l'ufficio la accetti riformulando la pretesa.

Dopo l'adesione si può ancora impugnare?

No: l'atto di adesione perfezionato non è impugnabile e l'ufficio non può, di regola, procedere a ulteriore accertamento sulla stessa materia salvo i casi indicati dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 218/1997.

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