Diritto del Lavoro · Diritto del Lavoro · Crediti Retributivi
Le differenze retributive derivano da errato inquadramento contrattuale, mancato riconoscimento di scatti di anzianità o superminimi, oppure dal mancato pagamento di lavoro straordinario, notturno o festivo. Il lavoratore può agire in giudizio per il recupero delle somme dovute, con prescrizione quinquennale che decorre, per i rapporti ancora in corso privi di adeguata tutela, dalla cessazione del rapporto. Lo Studio IIILEX ricostruisce l'inquadramento corretto, calcola le somme dovute e valuta il ricorso monitorio o ordinario per il recupero del credito.
Il lavoratore ha diritto alla retribuzione corrispondente al livello e alla categoria del CCNL applicabile in base alle mansioni effettivamente svolte, indipendentemente dalla qualifica formale attribuita in busta paga (art. 2103 c.c.). Se le mansioni svolte corrispondono a un livello superiore, spetta la differenza retributiva per tutto il periodo di svolgimento.
Rientrano tra le voci recuperabili: scatti di anzianità non erogati, superminimi assorbiti illegittimamente, indennità di funzione, premi di produzione contrattualmente dovuti e non corrisposti, tredicesima e quattordicesima calcolate su base errata.
Il lavoro straordinario deve essere retribuito con la maggiorazione prevista dal CCNL applicabile, salvo diversa disciplina per i quadri e dirigenti con autonomia organizzativa. Il lavoratore ha diritto al pagamento anche se lo straordinario non è stato formalmente autorizzato, quando risulta comunque svolto con la tolleranza o su disposizione del datore di lavoro.
Analoghe maggiorazioni spettano per il lavoro notturno e festivo. La prova delle ore effettivamente lavorate può essere fornita con badge, turni, email, testimonianze di colleghi e, in mancanza di altro, anche tramite consulenza tecnica d'ufficio in giudizio.
In assenza di sistemi di rilevazione presenze, la prova può essere data con testimonianze di colleghi, comunicazioni aziendali, turni di servizio, tabulati di accesso o disposizioni superiori. Il giudice può disporre CTU contabile sulla base della documentazione raccolta.
Quadri e dirigenti con reale autonomia decisionale sono generalmente esclusi dalla disciplina sull'orario massimo e sullo straordinario, salvo che il CCNL applicabile preveda diversamente o che l'autonomia sia solo formale e non effettiva.
I crediti retributivi si prescrivono in 5 anni. Per i rapporti di lavoro in cui il lavoratore non gode di stabilità reale (assunti dopo il 2015 con tutele limitate in caso di licenziamento), la prescrizione decorre durante il rapporto stesso; per i rapporti con tutela reale piena, secondo l'orientamento consolidato la decorrenza è sospesa fino alla cessazione del rapporto.
È quindi essenziale agire tempestivamente per non perdere il diritto alle mensilità più risalenti: ogni mese che passa senza interruzione della prescrizione può comportare la perdita di importi significativi.
Prima di agire in giudizio è opportuno inviare una diffida stragiudiziale con richiesta di pagamento e messa in mora, che interrompe la prescrizione. In caso di mancato riscontro, se il credito è certo, liquido ed esigibile e documentato per iscritto, è possibile richiedere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
In alternativa, si può instaurare un ordinario giudizio di cognizione davanti al Tribunale del Lavoro, con eventuale CTU contabile per la quantificazione esatta delle somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.