Diritto del Lavoro · Diritto del Lavoro · Tutela della Persona
Il mobbing è una condotta persecutoria reiterata sul luogo di lavoro finalizzata a emarginare o danneggiare il dipendente; il demansionamento è l'assegnazione di mansioni inferiori a quelle di assunzione, vietato dall'art. 2103 c.c. Entrambi violano l'obbligo datoriale di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore (art. 2087 c.c.) e danno diritto al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale. Lo Studio IIILEX raccoglie prove documentali e testimoniali, quantifica il danno e propone la strategia più efficace, stragiudiziale o giudiziale.
La giurisprudenza richiede, per configurare il mobbing, una pluralità di comportamenti ostili, protratti nel tempo, con intento persecutorio unitario e un nesso causale con il danno alla salute del lavoratore. Rientrano condotte come isolamento, dequalificazione sistematica, critiche immotivate, esclusione da informazioni e riunioni.
Quando manca l'intento persecutorio unitario ma sussiste comunque un ambiente stressogeno che danneggia la salute del lavoratore, si parla di straining, forma attenuata di mobbing riconosciuta dalla giurisprudenza e ugualmente risarcibile.
L'art. 2103 c.c. impone che il lavoratore sia adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a mansioni equivalenti/di pari livello, salvo le ipotesi tassative di modifica consentite dalla legge (mutamento organizzativo, accordi individuali per esigenze del lavoratore). L'assegnazione di compiti dequalificanti, anche senza riduzione di stipendio, è illegittima.
Il demansionamento prolungato può causare danno professionale (perdita di competenze e chance di carriera), danno all'immagine e danno biologico da stress, tutti autonomamente risarcibili se provati con adeguata documentazione medica e testimoniale.
Il danno biologico richiede una certificazione medica che attesti la patologia psichica o fisica insorta e il nesso causale con la condotta datoriale. Il danno esistenziale riguarda il peggioramento della qualità della vita e delle relazioni personali del lavoratore.
Il lavoratore deve provare la condotta datoriale, il danno subito e il nesso causale; il datore di lavoro deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a tutelare la salute del dipendente ex art. 2087 c.c. Documenti, email, testimoni e diario degli episodi sono decisivi.
Il lavoratore può agire con ricorso al Tribunale del Lavoro per ottenere l'accertamento del demansionamento, la reintegrazione nelle mansioni originarie e il risarcimento del danno. In presenza di mobbing grave, è possibile anche presentare denuncia penale per i reati configurabili (maltrattamenti, lesioni, stalking sul lavoro).
Le dimissioni per giusta causa rappresentano un'ulteriore opzione quando la permanenza in azienda diventa insostenibile: consentono di risolvere il rapporto conservando il diritto al preavviso e alla NASpI.
È fondamentale conservare ogni comunicazione scritta (email, messaggi, contestazioni disciplinari), annotare cronologicamente gli episodi con data e testimoni presenti, richiedere certificazioni mediche tempestive e, quando possibile, coinvolgere il medico competente aziendale o lo psicologo del lavoro.
Lo Studio IIILEX assiste il lavoratore nella raccolta sistematica delle prove fin dalle prime avvisaglie, per evitare che il tempo trascorso indebolisca la posizione processuale.