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Licenziamento Illegittimo: come impugnarlo entro i termini
Il licenziamento illegittimo è quello privo di giusta causa, giustificato motivo o affetto da vizi formali e procedurali. Il lavoratore deve impugnarlo entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, a pena di decadenza, e successivamente agire in giudizio o avviare la conciliazione entro ulteriori 180 giorni. Le conseguenze variano dalla reintegrazione (art. 18 L. 300/1970 per i licenziamenti discriminatori o nulli) all'indennizzo economico (D.Lgs. 23/2015 per i contratti a tutele crescenti). Lo Studio IIILEX verifica motivazione, procedura disciplinare e tempistiche per costruire la strategia difensiva più efficace.
In sintesi
Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla comunicazione e, a pena di inefficacia, il ricorso giudiziale o la richiesta di conciliazione vanno depositati entro i successivi 180 giorni (art. 6 L. 604/1966). Le tutele applicabili dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni del datore di lavoro.
Quando un licenziamento è illegittimo
Il licenziamento è illegittimo quando manca una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo oggettivo/soggettivo (L. 604/1966), oppure quando viola la procedura disciplinare (art. 7 L. 300/1970) o è discriminatorio, ritorsivo o intimato in forma orale. Anche il licenziamento per superamento del periodo di comporto può essere contestato se il calcolo delle assenze è errato.
Rientrano tra i vizi più frequenti: motivazione generica o non contestuale, mancata audizione del lavoratore, sproporzione tra addebito e sanzione, insussistenza del fatto contestato. Ogni vizio produce conseguenze giuridiche diverse e va individuato con l'analisi della lettera di licenziamento e del fascicolo disciplinare.
Le tutele applicabili: reale e obbligatoria
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l'art. 18 L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012 (riforma Fornero): reintegrazione per licenziamento nullo, discriminatorio o disciplinare privo di giusta causa quando il fatto non sussiste; indennizzo da 12 a 24 mensilità negli altri casi.
Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 si applica il D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti): l'indennizzo è calcolato in base all'anzianità di servizio, con reintegrazione riservata ai soli casi di nullità, discriminazione e insussistenza del fatto materiale nel licenziamento disciplinare.
Reintegrazione nel posto di lavoro
Si applica ai licenziamenti nulli, discriminatori, intimati in forma orale o, nei casi disciplinari, quando il giudice accerta l'insussistenza del fatto contestato. Comporta il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni maturate nel frattempo.
Indennizzo economico
Quando non spetta la reintegrazione, il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria commisurata all'anzianità di servizio e alla dimensione aziendale, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa applicabile al rapporto.
Come si impugna: forma e termini
L'impugnazione va comunicata al datore di lavoro in forma scritta, anche con lettera dell'avvocato o tramite sindacato, entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento o dalla comunicazione dei motivi se successiva. In mancanza, il licenziamento diventa inoppugnabile.
Entro i successivi 180 giorni dall'impugnazione va depositato il ricorso giudiziale oppure avviato il tentativo di conciliazione o l'istanza di arbitrato. Il mancato rispetto di questo secondo termine rende inefficace l'impugnazione già proposta.
Strategie: conciliazione o giudizio
Prima del ricorso è spesso utile valutare la conciliazione monocratica o sindacale, che può portare a un accordo economico rapido evitando i tempi del contenzioso. In alternativa, per i licenziamenti dal 2015, il datore può offrire la conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 con importi esenti da tasse e contributi.
Lo Studio IIILEX valuta rischi e benefici di ciascuna opzione, tenendo conto della solidità delle prove, della dimensione dell'azienda e dell'obiettivo del lavoratore (reintegro o massimizzazione dell'indennizzo).
Come si impugna un licenziamento
1. Qualificazione del licenziamento — Si distingue tra licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo ex L. 223/1991 e licenziamento nullo (discriminatorio, ritorsivo, in periodo protetto).
2. Verifica della procedura — Per i licenziamenti disciplinari si controlla il rispetto dell'art. 7 L. 300/1970: contestazione specifica, immediata e immutabile, termine a difesa, proporzionalità della sanzione rispetto al contratto collettivo applicabile.
3. Impugnazione stragiudiziale — Entro sessanta giorni si invia l'impugnazione scritta, anche tramite l'organizzazione sindacale, con richiesta dei motivi se non comunicati e offerta della prestazione lavorativa.
4. Fase giudiziale — Entro i successivi centottanta giorni si deposita il ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, con le domande di reintegrazione o indennità secondo il regime applicabile.
Termini dell'impugnazione del licenziamento
Atto o adempimento
Termine
Riferimento
Se il termine scade
Impugnazione stragiudiziale scritta
60 giorni dalla comunicazione
art. 6 L. 604/1966
Decadenza: il licenziamento non è più contestabile
Deposito del ricorso o richiesta di conciliazione
180 giorni dall'impugnazione
art. 6, c. 2, L. 604/1966
Inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale
Ricorso dopo tentativo di conciliazione non riuscito
60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo
art. 6, c. 2, L. 604/1966
Decadenza dall'azione
Impugnazione del licenziamento collettivo
60 giorni dalla comunicazione, con i medesimi termini successivi
art. 5 L. 223/1991
Consolidamento del recesso
I termini indicati sono quelli di legge e sono soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto per i termini processuali. La decorrenza va verificata sull'atto ricevuto e sulla data della sua comunicazione.
Documenti da raccogliere subito
Lettera di licenziamento e prova della data di ricezione
Contestazione disciplinare e giustificazioni rese
Contratto individuale, lettere di assunzione e inquadramento
Buste paga degli ultimi mesi e prospetto TFR
Contratto collettivo applicato e codice disciplinare
Comunicazioni aziendali, email e testimonianze utili sui fatti contestati
Strumenti alternativi e paralleli
Conciliazione in sede protetta
L'accordo raggiunto nelle sedi dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. è inoppugnabile e consente di definire la controversia senza giudizio, anche con la procedura dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 per gli assunti dal 7 marzo 2015.
Tutela d'urgenza e licenziamenti nulli
Nei casi di nullità (discriminazione, maternità, matrimonio, ritorsione) la tutela reintegratoria opera a prescindere dal requisito dimensionale e può essere valutato il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
Errori frequenti
Lasciare decorrere i sessanta giorni confidando in trattative informali
Impugnare senza conservare la prova dell'invio e della ricezione
Accettare somme a titolo di incentivo all'esodo senza valutarne gli effetti transattivi
Firmare verbali di conciliazione fuori dalle sedi protette
Trascurare il termine di centottanta giorni per il deposito del ricorso
I termini tecnici spiegati
Giusta causa
Fatto così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto: legittima il recesso senza preavviso (art. 2119 c.c.).
Giustificato motivo oggettivo
Ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento.
Repêchage
Obbligo del datore di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore su altre posizioni compatibili prima del licenziamento per motivo oggettivo.
Tutele crescenti
Regime del D.Lgs. 23/2015 applicabile ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, con conseguenze in prevalenza indennitarie.
Domande frequenti
Entro quanto tempo devo impugnare un licenziamento?
Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, in forma scritta. Superato questo termine il licenziamento diventa inoppugnabile e non è più possibile contestarlo in giudizio.
Cosa succede dopo l'impugnazione entro 60 giorni?
Entro i successivi 180 giorni bisogna depositare il ricorso giudiziale o avviare la conciliazione, pena l'inefficacia dell'impugnazione. I due termini sono entrambi decadenziali e vanno rispettati.
Quando spetta la reintegrazione nel posto di lavoro?
Nei casi di licenziamento nullo, discriminatorio, orale, o quando il giudice accerta l'insussistenza del fatto contestato nel licenziamento disciplinare. Negli altri casi spetta solo un indennizzo economico.
Che differenza c'è tra art. 18 e D.Lgs. 23/2015?
L'art. 18 si applica agli assunti prima del 7 marzo 2015 e prevede più ipotesi di reintegro; il D.Lgs. 23/2015 si applica agli assunti dopo tale data e limita fortemente la reintegrazione a favore di un indennizzo crescente con l'anzianità.
Il licenziamento verbale è valido?
No, il licenziamento deve avere forma scritta a pena di nullità (art. 2 L. 604/1966). Il licenziamento orale comporta sempre la reintegrazione del lavoratore, indipendentemente dalla tutela applicabile.
Conviene accettare una conciliazione o andare in giudizio?
Dipende dalla forza delle prove e dagli obiettivi del lavoratore. La conciliazione offre certezza e rapidità; il giudizio può portare a reintegro o indennizzi maggiori ma richiede tempi più lunghi. Lo Studio valuta caso per caso.
Il licenziamento orale è valido?
No: l'art. 2 L. 604/1966 impone la forma scritta a pena di inefficacia. Il licenziamento orale è nullo e comporta la tutela reintegratoria, ferma la necessità di provarne l'esistenza.
Cosa cambia se l'azienda ha meno di 15 dipendenti?
Per i rapporti soggetti alla L. 604/1966 in aziende sotto soglia la tutela è di regola indennitaria e ridotta; restano applicabili le tutele piene nei casi di nullità e di licenziamento discriminatorio.
Le dimissioni rassegnate dopo la contestazione precludono l'azione?
Le dimissioni interrompono il rapporto, ma se determinate da condotte datoriali possono essere impugnate come dimissioni per giusta causa o, nei casi previsti, come atto viziato da violenza morale.