Diritto del Lavoro · Diritto del Lavoro · Licenziamenti
Il licenziamento illegittimo è quello privo di giusta causa, giustificato motivo o affetto da vizi formali e procedurali. Il lavoratore deve impugnarlo entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, a pena di decadenza, e successivamente agire in giudizio o avviare la conciliazione entro ulteriori 180 giorni. Le conseguenze variano dalla reintegrazione (art. 18 L. 300/1970 per i licenziamenti discriminatori o nulli) all'indennizzo economico (D.Lgs. 23/2015 per i contratti a tutele crescenti). Lo Studio IIILEX verifica motivazione, procedura disciplinare e tempistiche per costruire la strategia difensiva più efficace.
Il licenziamento è illegittimo quando manca una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo oggettivo/soggettivo (L. 604/1966), oppure quando viola la procedura disciplinare (art. 7 L. 300/1970) o è discriminatorio, ritorsivo o intimato in forma orale. Anche il licenziamento per superamento del periodo di comporto può essere contestato se il calcolo delle assenze è errato.
Rientrano tra i vizi più frequenti: motivazione generica o non contestuale, mancata audizione del lavoratore, sproporzione tra addebito e sanzione, insussistenza del fatto contestato. Ogni vizio produce conseguenze giuridiche diverse e va individuato con l'analisi della lettera di licenziamento e del fascicolo disciplinare.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l'art. 18 L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012 (riforma Fornero): reintegrazione per licenziamento nullo, discriminatorio o disciplinare privo di giusta causa quando il fatto non sussiste; indennizzo da 12 a 24 mensilità negli altri casi.
Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 si applica il D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti): l'indennizzo è calcolato in base all'anzianità di servizio, con reintegrazione riservata ai soli casi di nullità, discriminazione e insussistenza del fatto materiale nel licenziamento disciplinare.
Si applica ai licenziamenti nulli, discriminatori, intimati in forma orale o, nei casi disciplinari, quando il giudice accerta l'insussistenza del fatto contestato. Comporta il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni maturate nel frattempo.
Quando non spetta la reintegrazione, il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria commisurata all'anzianità di servizio e alla dimensione aziendale, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa applicabile al rapporto.
L'impugnazione va comunicata al datore di lavoro in forma scritta, anche con lettera dell'avvocato o tramite sindacato, entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento o dalla comunicazione dei motivi se successiva. In mancanza, il licenziamento diventa inoppugnabile.
Entro i successivi 180 giorni dall'impugnazione va depositato il ricorso giudiziale oppure avviato il tentativo di conciliazione o l'istanza di arbitrato. Il mancato rispetto di questo secondo termine rende inefficace l'impugnazione già proposta.
Prima del ricorso è spesso utile valutare la conciliazione monocratica o sindacale, che può portare a un accordo economico rapido evitando i tempi del contenzioso. In alternativa, per i licenziamenti dal 2015, il datore può offrire la conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 con importi esenti da tasse e contributi.
Lo Studio IIILEX valuta rischi e benefici di ciascuna opzione, tenendo conto della solidità delle prove, della dimensione dell'azienda e dell'obiettivo del lavoratore (reintegro o massimizzazione dell'indennizzo).