Diritto del Lavoro · Diritto del Lavoro · Cessazione del Rapporto
Le dimissioni per giusta causa sono quelle motivate da un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione del rapporto, come il mancato pagamento della retribuzione, mobbing, demansionamento o molestie. A differenza delle dimissioni ordinarie, quelle per giusta causa non richiedono il preavviso, danno diritto alla relativa indennità sostitutiva e consentono l'accesso alla NASpI. Lo Studio IIILEX verifica la sussistenza dei presupposti, redige la comunicazione formale e assiste nella successiva procedura telematica obbligatoria.
Costituiscono giusta causa di dimissioni: il mancato o ritardato pagamento sistematico della retribuzione, il demansionamento illegittimo, il mobbing o le molestie sul luogo di lavoro, il trasferimento immotivato o ritorsivo, la modifica unilaterale e peggiorativa delle condizioni contrattuali, la violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.
La valutazione della gravità va condotta caso per caso: non ogni inadempimento datoriale legittima le dimissioni per giusta causa, essendo necessario che l'inadempimento sia tale da rendere impossibile, anche provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto secondo buona fede.
Il lavoratore che si dimette per giusta causa non deve dare il preavviso al datore di lavoro e ha diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva, oltre al TFR maturato e a eventuali mensilità arretrate non corrisposte. Diversamente dalle dimissioni volontarie ordinarie, questa modalità di cessazione dà accesso alla NASpI, l'indennità di disoccupazione INPS.
In presenza di condotte datoriali illecite (mobbing, molestie, demansionamento), il lavoratore può inoltre agire per il risarcimento del danno subito, cumulabile con i diritti derivanti dalla cessazione del rapporto.
Le dimissioni per giusta causa sono equiparate, ai fini NASpI, al licenziamento: danno quindi accesso all'indennità di disoccupazione, a differenza delle dimissioni volontarie che normalmente la escludono, salvo eccezioni tassative.
Il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto a ricevere dal datore l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata sulla base della retribuzione e dell'anzianità di servizio secondo le previsioni del CCNL applicabile.
Le dimissioni devono comunque essere trasmesse tramite la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (o tramite patronato, sindacato, consulente abilitato), ma è opportuno accompagnarle con una comunicazione scritta che espliciti dettagliatamente i motivi di giusta causa, per precostituire la prova a fini NASpI ed eventuale contenzioso.
È consigliabile inviare preventivamente una diffida al datore di lavoro, richiedendo la cessazione della condotta lesiva o il pagamento delle somme dovute, in modo da documentare il tentativo di risoluzione bonaria prima delle dimissioni.
Se il datore di lavoro contesta la sussistenza della giusta causa, ad esempio negando l'indennità di preavviso o il proprio inadempimento, il lavoratore può agire davanti al Tribunale del Lavoro per l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento delle somme dovute.
Lo Studio IIILEX predispone la documentazione necessaria (diffide, comunicazioni, prove dell'inadempimento datoriale) fin dalla fase stragiudiziale per rafforzare la posizione del lavoratore in un eventuale giudizio.