Diritto Previdenziale · Diritto Previdenziale · Prestazioni Previdenziali
L'assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984) spetta al lavoratore con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo per infermità fisica o psichica, in presenza di almeno 5 anni di contributi di cui 3 nell'ultimo quinquennio. La pensione di inabilità richiede invece l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono soggette a revisione periodica e possono essere negate o sottostimate dall'INPS: in tal caso è necessario proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo entro i termini di legge, con l'assistenza di un legale specializzato in materia medico-legale.
Per l'assegno ordinario di invalidità occorrono 5 anni di anzianità assicurativa, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la domanda, oltre alla riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del richiedente a meno di un terzo. Per la pensione di inabilità sono richiesti gli stessi requisiti contributivi, ma è necessaria l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La valutazione sanitaria è affidata alla Commissione Medica INPS che, a differenza dell'invalidità civile, valuta la capacità lavorativa specifica del soggetto e non una percentuale tabellare generica.
Ha natura reversibile: viene concesso per 3 anni, rinnovabile su domanda; dopo tre conferme consecutive diventa definitivo, salvo accertata modifica delle condizioni cliniche. È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, con riduzione percentuale sull'importo.
Comporta l'incompatibilità assoluta con qualsiasi attività lavorativa e con l'iscrizione in liste di collocamento. Dà diritto, in presenza dei requisiti, anche all'assegno per invalidità dei familiari a carico e alla maggiorazione contributiva figurativa.
La domanda si presenta telematicamente all'INPS allegando certificato medico introduttivo e documentazione clinica. La Commissione Medica valuta il caso e può respingere la domanda, riconoscere l'assegno anziché l'inabilità richiesta, o viceversa sottostimare la gravità delle patologie.
I motivi di rigetto più frequenti riguardano la mancata considerazione di comorbilità, patologie psichiatriche non adeguatamente documentate o errata valutazione della capacità lavorativa residua rispetto alla professione svolta.
Anche per l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità si applica l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., da proporre entro 6 mesi dalla comunicazione del verbale INPS. Il CTU nominato dal Tribunale rivaluta la capacità lavorativa residua alla luce della documentazione clinica e specialistica prodotta.
In caso di conferma del rigetto in sede di ATP, la parte può proporre giudizio di merito, con eventuale consulenza tecnica d'ufficio integrativa se emergono nuovi elementi clinici.
L'assegno ordinario di invalidità è soggetto a revisione periodica su convocazione INPS; la mancata presentazione alla visita comporta la sospensione della prestazione. In caso di miglioramento delle condizioni cliniche, l'INPS può revocare la prestazione con provvedimento impugnabile con le medesime modalità del rigetto.
Lo Studio IIILEX assiste sia nella fase di prima domanda sia nelle successive revisioni, predisponendo la documentazione medica idonea a difendere la prestazione già riconosciuta.