Diritto Previdenziale · Diritto Previdenziale · Contenzioso Contributivo
La doppia contribuzione si verifica quando un socio-amministratore versa contributi sia alla Gestione Commercianti o Artigiani sia alla Gestione Separata per l'attività di amministratore, senza che vi sia titolo per entrambe le iscrizioni contemporaneamente. In molti casi l'INPS applica erroneamente entrambe le iscrizioni, generando un versamento indebito rimborsabile. Lo Studio IIILEX analizza la posizione contributiva, verifica la corretta gestione di iscrizione in base all'attività prevalente e predispone istanza di rimborso o ricorso avverso il diniego, nel rispetto dei termini di prescrizione decennale.
Il socio di una società che svolge anche il ruolo di amministratore può trovarsi iscritto contemporaneamente alla Gestione Commercianti/Artigiani (per l'attività lavorativa prevalente in azienda) e alla Gestione Separata (per il compenso da amministratore). La giurisprudenza (Cass. SS.UU. 3240/2010) ha chiarito i criteri di prevalenza per evitare la duplicazione, ma l'INPS talvolta continua ad applicare entrambe le iscrizioni.
La doppia contribuzione comporta un esborso ingiustificato per l'impresa e per il socio, con effetti negativi anche sulla pianificazione previdenziale, poiché versamenti duplicati non generano automaticamente un raddoppio delle prestazioni pensionistiche.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il socio lavoratore che svolge attività prevalente in azienda deve iscriversi alla Gestione Commercianti o Artigiani; l'attività di amministrazione, se non prevalente, non giustifica l'iscrizione aggiuntiva alla Gestione Separata sui medesimi compensi.
Se l'attività di amministratore è nettamente prevalente e distinta da quella operativa in azienda, il compenso di amministrazione va assoggettato a contribuzione alla Gestione Separata, senza sovrapposizione con la gestione commercianti/artigiani per la medesima quota di reddito.
Quando si accerta la doppia contribuzione, è possibile presentare istanza di rimborso all'INPS per la gestione non dovuta, allegando la documentazione societaria (visura, verbali assembleari, atto di nomina) che dimostri l'attività effettivamente prevalente svolta dal socio-amministratore.
In caso di diniego, anche parziale, dell'istanza di rimborso, è possibile proporre ricorso amministrativo al Comitato provinciale INPS e, successivamente, ricorso giudiziale al Tribunale del lavoro nei termini di prescrizione.
Il diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati si prescrive in 10 anni dal versamento (prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.), non essendo applicabile la prescrizione quinquennale contributiva prevista per il credito dell'ente verso il contribuente.
È quindi possibile recuperare anche versamenti risalenti nel tempo, purché la domanda di rimborso o il ricorso siano proposti prima che maturi il decennio dalla data di ciascun versamento.
Per evitare il contenzioso, è opportuno definire correttamente sin dalla costituzione della società (o dalla nomina ad amministratore) il regime contributivo applicabile, distinguendo con chiarezza documentale l'attività operativa da quella gestionale.
Lo Studio IIILEX assiste imprese e soci nella definizione della corretta impostazione contributiva e, ove necessario, nella regolarizzazione di posizioni pregresse con l'INPS.