Diritto Previdenziale · Diritto Previdenziale · Tutela INAIL
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore ha diritto all'indennizzo INAIL (D.P.R. 1124/1965) per inabilità temporanea e, se il danno biologico supera il 5%, a un indennizzo in capitale o rendita per menomazione permanente. Quando l'INAIL nega il riconoscimento del nesso causale o sottostima il grado di invalidità, è possibile proporre ricorso con accertamento tecnico preventivo o giudizio ordinario. Se l'infortunio è dovuto a colpa del datore di lavoro, il lavoratore può inoltre agire per il danno differenziale non coperto dall'indennizzo INAIL. Lo Studio IIILEX assiste in ogni fase, dalla denuncia alla causa risarcitoria.
L'INAIL indennizza gli infortuni sul lavoro (eventi traumatici in occasione di lavoro, incluso l'infortunio in itinere) e le malattie professionali, tabellate o non tabellate, purché sia dimostrato il nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta. L'indennizzo copre l'inabilità temporanea assoluta (60% della retribuzione media) e, per menomazioni permanenti, un indennizzo in capitale (danno 6-15%) o una rendita (danno dal 16%).
Per le malattie non tabellate, l'onere della prova del nesso causale grava sul lavoratore, che deve dimostrare con documentazione medica e, se necessario, con CTU, il collegamento tra la patologia e le mansioni svolte nel corso degli anni.
È indennizzabile l'infortunio occorso durante il normale tragitto casa-lavoro, anche con mezzo privato se necessitato dalla mancanza di mezzi pubblici o da esigenze di conciliazione con orari familiari, salvo interruzioni non giustificate del percorso.
Riguardano patologie non incluse nelle tabelle ministeriali (es. alcune neoplasie da esposizione ad agenti nocivi): il lavoratore deve provare il nesso causale con prove concrete, spesso tramite CTU medico-legale nel contenzioso.
Se l'INAIL nega l'indennizzo o riconosce un grado di menomazione inferiore a quello reale, il lavoratore può proporre ricorso amministrativo e, successivamente, ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 445-bis c.p.c.) al Tribunale, sede lavoro, con nomina di un CTU medico-legale.
Per le prestazioni economiche diverse da quelle sanitarie in senso stretto (rendita, indennizzo), l'ATP è comunque il percorso obbligatorio prima dell'eventuale giudizio di merito, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa processuale.
Quando l'infortunio o la malattia professionale derivano da colpa del datore di lavoro (violazione delle norme antinfortunistiche), il lavoratore ha diritto, oltre all'indennizzo INAIL, al risarcimento del danno differenziale, ossia la parte di danno biologico e patrimoniale non coperta dall'indennizzo assicurativo, da richiedere con azione civile contro il datore.
Parallelamente, l'INAIL può esercitare l'azione di regresso verso il datore di lavoro per recuperare quanto erogato al lavoratore, quando sia accertata la responsabilità penale o civile del datore per la violazione delle norme di sicurezza.
La denuncia di infortunio va presentata dal datore di lavoro all'INAIL entro 48 ore (2 giorni per malattia professionale) dalla conoscenza dell'evento; il diritto alle prestazioni INAIL si prescrive in 3 anni e 150 giorni dalla data dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia.
Il termine per l'azione di risarcimento del danno differenziale contro il datore di lavoro segue invece la prescrizione ordinaria di 5 anni (responsabilità extracontrattuale) o 10 anni (responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.), a seconda del titolo di azione prescelto.