Malasanità e Sinistri · Malasanità e Sinistri · Quantificazione del Danno
Il danno biologico è la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, accertabile medicalmente, che incide sulle attività quotidiane e sulla qualità della vita del danneggiato, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito. La sua liquidazione avviene tramite le tabelle del Tribunale di Milano per le macropermanenti e le tabelle ministeriali per le micropermanenti da sinistro stradale, sulla base della percentuale di invalidità accertata da un CTU medico-legale. Lo Studio IIILEX assiste il danneggiato in ogni fase della quantificazione, incluse le voci di danno morale e patrimoniale spesso liquidate separatamente.
Il danno biologico permanente è la menomazione che residua dopo la stabilizzazione dei postumi ed è espresso in una percentuale di invalidità; il danno biologico temporaneo riguarda invece il periodo di malattia, totale o parziale, durante il quale il danneggiato non recupera la piena funzionalità. Entrambe le voci sono liquidate con criteri tabellari distinti, in base all'età del danneggiato e alla percentuale o alla durata dell'inabilità.
L'accertamento medico-legale è indispensabile per stabilire con precisione entrambe le componenti, poiché da esse dipende in larga parte l'entità complessiva del risarcimento.
Le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate periodicamente e adottate come parametro di riferimento nazionale dalla Cassazione per le macropermanenti (superiori al 9%), applicano un sistema a punto variabile che tiene conto della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato al momento della stabilizzazione, riducendo il valore del punto con l'aumentare dell'età.
Per le lesioni da sinistro stradale fino al 9% di invalidità si applicano invece le tabelle ministeriali ex art. 139 Codice delle Assicurazioni, con importi generalmente inferiori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di Milano per fattispecie non da circolazione.
Le tabelle di Milano prevedono una personalizzazione fino al 50% in aumento per le conseguenze peculiari del caso concreto, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti da una lesione di quel tipo, da provare con documentazione specifica.
Si liquida con un importo giornaliero, diversificato per inabilità totale, parziale al 75%, 50% o 25%, moltiplicato per i giorni di durata della malattia accertati dai certificati medici e confermati dal CTU.
Il danno biologico non esaurisce il pregiudizio subito dal danneggiato: il danno morale (sofferenza soggettiva interiore) e il danno patrimoniale (spese mediche, perdita di reddito, spese di assistenza) sono voci autonome, che vanno provate e liquidate separatamente per evitare duplicazioni ma anche per garantire un risarcimento integrale.
Nel danno biologico grave rientra anche il cosiddetto danno dinamico-relazionale, ossia l'impatto della lesione sulle attività quotidiane, lavorative e relazionali del danneggiato, che le tabelle di Milano già ricomprendono nel valore del punto base, salva la personalizzazione per aspetti peculiari.
La quantificazione del danno biologico richiede una CTU medico-legale che accerti la percentuale di invalidità permanente, la durata dell'inabilità temporanea e il nesso causale con l'evento lesivo. Le conclusioni del CTU sono determinanti per l'applicazione delle tabelle e per l'esito della trattativa o del giudizio.
Lo Studio IIILEX affianca il danneggiato con un consulente di parte durante le operazioni peritali, per garantire che ogni postumo venga correttamente accertato e valorizzato in sede di liquidazione.