Malasanità e Sinistri · Malasanità e Sinistri · Responsabilità Sanitaria

Risarcimento del Danno da Malasanità: come ottenerlo

Il risarcimento del danno da malasanità spetta al paziente (o ai familiari, in caso di decesso) quando un errore diagnostico, terapeutico o organizzativo di un medico o di una struttura sanitaria causa un danno alla salute. La responsabilità della struttura è contrattuale (art. 1218 c.c.), quella del medico dipendente è extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo assunzione di un'obbligazione diretta, ai sensi della L. 24/2017 Gelli-Bianco. Lo Studio IIILEX raccoglie la documentazione clinica, promuove la mediazione obbligatoria e, se necessario, avvia CTU medico-legale e giudizio per la liquidazione del danno secondo le tabelle di Milano.

In sintesi

La richiesta di risarcimento per responsabilità sanitaria segue la L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco): la struttura risponde a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., il medico non legato da contratto a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Prima della causa è obbligatorio l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. o la mediazione.

Quando si configura la malasanità

Si parla di malasanità quando la condotta sanitaria si discosta dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali accreditate (art. 5 L. 24/2017), causando un peggioramento delle condizioni di salute del paziente rispetto all'evoluzione naturale della patologia. Gli errori più frequenti riguardano diagnosi tardive o omesse, errori chirurgici, infezioni ospedaliere, errata gestione del parto e somministrazione errata di farmaci.

Non ogni esito infausto costituisce malasanità: occorre dimostrare che il danno non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in misura minore, con una condotta sanitaria diligente. È questo il nucleo della valutazione medico-legale che accompagna ogni pratica risarcitoria.

Responsabilità della struttura e del medico

La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde ex art. 1218 c.c. per inadempimento del contratto di spedalità: il paziente deve provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento, mentre la struttura deve dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l'inadempimento non è imputabile.

Il medico dipendente risponde invece ex art. 2043 c.c., a titolo extracontrattuale, salvo che abbia assunto un'obbligazione diretta col paziente: in tal caso l'onere della prova a carico del paziente è più gravoso, dovendo dimostrare anche la colpa del sanitario.

Onere della prova nella responsabilità contrattuale

Il paziente deve provare l'esistenza del rapporto di cura e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di nuove patologie; spetta alla struttura dimostrare che la prestazione è stata eseguita correttamente secondo le linee guida applicabili al caso concreto.

Il nesso di causalità

Va accertato secondo il criterio del 'più probabile che non': occorre dimostrare che, con una condotta diligente, l'evento dannoso non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con conseguenze meno gravi per il paziente.

La procedura: dalla richiesta stragiudiziale alla causa

Prima di agire in giudizio è obbligatorio esperire l'accertamento tecnico preventivo ex art. 8 L. 24/2017 o la mediazione civile: la struttura e la propria compagnia assicurativa devono partecipare al procedimento, pena conseguenze processuali sulle spese. In questa fase è spesso possibile raggiungere un accordo transattivo supportato da una prima valutazione medico-legale.

In assenza di accordo si procede con citazione in giudizio, affidando al CTU nominato dal Tribunale l'accertamento del nesso causale e la quantificazione del danno biologico, morale ed esistenziale, oltre al danno patrimoniale da spese mediche e perdita di reddito.

Voci di danno risarcibili

Il danno risarcibile comprende il danno biologico (lesione permanente o temporanea liquidata secondo le tabelle di Milano), il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale in caso di decesso, il danno patrimoniale per spese mediche, assistenza e perdita di capacità lavorativa.

Lo Studio IIILEX cura la quantificazione integrale del danno, evitando che liquidazioni parziali o affrettate da parte delle compagnie assicurative penalizzino il paziente o i suoi familiari.

Le fasi della richiesta risarcitoria

  1. 1. Acquisizione della cartella clinica — Si richiede alla struttura copia integrale della cartella clinica e della documentazione diagnostica; la struttura è tenuta a fornirla nei tempi previsti dalla propria regolamentazione e dalla disciplina sull'accesso ai dati sanitari.
  2. 2. Valutazione medico-legale — Un medico legale, affiancato dallo specialista della disciplina interessata come richiede l'art. 15 L. 24/2017, esamina condotta, nesso causale e postumi, verificando il rispetto delle linee guida accreditate ai sensi dell'art. 5.
  3. 3. Richiesta stragiudiziale — Si invia la richiesta risarcitoria alla struttura, al sanitario e, ove noto, all'assicuratore, atto idoneo a interrompere la prescrizione e a consentire l'esame della posizione in sede stragiudiziale.
  4. 4. Condizione di procedibilità e giudizio — Si instaura il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. o, in alternativa, la mediazione; se la conciliazione non riesce, la domanda di merito va proposta nei termini previsti dall'art. 8 L. 24/2017.

Termini della responsabilità sanitaria

Atto o adempimentoTermineRiferimentoSe il termine scade
Azione contrattuale verso la struttura10 anniart. 2946 c.c.Prescrizione del diritto al risarcimento
Azione extracontrattuale verso il sanitario5 anniart. 2947 c.c.Prescrizione del diritto
Deposito del ricorso di merito dopo l'ATP90 giorni dal deposito della relazione o dalla conclusione del procedimentoart. 8, c. 3, L. 24/2017Perdita degli effetti della condizione di procedibilità
Azione diretta verso l'impresa di assicurazioneNei termini di legge applicabili al rapportoart. 12 L. 24/2017Impossibilità di agire direttamente verso l'assicuratore

I termini indicati sono quelli di legge; la loro decorrenza dipende dalla data del fatto o dalla data in cui il danno è stato percepito come conseguenza della condotta. La verifica va fatta sul singolo caso.

Documentazione necessaria

  • Cartella clinica completa, referti e consensi informati
  • Esami strumentali e immagini diagnostiche in formato originale
  • Verbali di pronto soccorso e lettere di dimissione
  • Documentazione delle cure successive e delle spese sostenute
  • Certificazioni di invalidità e documentazione reddituale se rileva
  • Corrispondenza con struttura e compagnia assicurativa

Strumenti alternativi al giudizio

Accertamento tecnico preventivo conciliativo

Il procedimento dell'art. 696-bis c.p.c. consente di ottenere una consulenza tecnica con finalità conciliativa; la partecipazione è obbligatoria per le parti ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 24/2017.

Mediazione civile

In alternativa all'ATP, la mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010 assolve la condizione di procedibilità e può condurre a un accordo con efficacia di titolo esecutivo.

Errori frequenti

  • Avviare la richiesta senza una preventiva valutazione medico-legale
  • Non conservare la documentazione sanitaria originale e le immagini diagnostiche
  • Trascurare l'interruzione della prescrizione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti
  • Proporre la domanda di merito oltre i novanta giorni dalla conclusione dell'ATP
  • Accettare proposte transattive senza quantificare i postumi con criteri medico-legali

I termini tecnici spiegati

Nesso causale
Collegamento tra condotta sanitaria e danno, accertato secondo il criterio del più probabile che non nel giudizio civile.
Linee guida accreditate
Raccomandazioni pubblicate ai sensi dell'art. 5 L. 24/2017, parametro di valutazione della condotta del sanitario.
ATP conciliativo
Procedimento di istruzione preventiva con finalità di composizione della lite, condizione di procedibilità nelle cause sanitarie.
Azione di rivalsa
Azione della struttura verso il sanitario, esercitabile nei limiti e con i presupposti dell'art. 9 L. 24/2017.

Domande frequenti

Cosa serve per dimostrare la malasanità?

Servono la cartella clinica completa, referti e una valutazione medico-legale che dimostri lo scostamento dalle linee guida e il nesso causale con il danno subito. Lo Studio raccoglie la documentazione e affida il caso a un consulente medico-legale.

Chi paga il risarcimento: il medico o l'ospedale?

In genere risponde la struttura sanitaria, che ha una copertura assicurativa obbligatoria ex L. 24/2017. Il medico può essere chiamato in causa separatamente se ha agito con dolo o colpa grave, nei limiti dell'azione di rivalsa.

Quanto tempo ho per agire per malasanità?

10 anni dal fatto per la responsabilità contrattuale verso la struttura, 5 anni per l'azione extracontrattuale verso il medico. È fondamentale non attendere, perché la ricostruzione documentale diventa più difficile col passare del tempo.

Serve la mediazione prima di fare causa?

Sì, per le controversie di responsabilità sanitaria è obbligatorio esperire l'accertamento tecnico preventivo o la mediazione prima del giudizio, con la partecipazione di struttura e assicurazione, pena conseguenze sulle spese processuali.

Quanto vale un risarcimento per malasanità?

Dipende dalla gravità del danno biologico, quantificato in punti percentuali di invalidità secondo le tabelle di Milano, oltre a danno morale, patrimoniale e da perdita parentale. Ogni caso richiede una valutazione medico-legale specifica.

Posso agire anche se la struttura è pubblica?

Sì, le aziende ospedaliere pubbliche rispondono con le medesime regole di responsabilità contrattuale previste per le strutture private, e sono tenute alla medesima copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla L. 24/2017.

Quanto costa avviare una pratica di risarcimento?

La prima consulenza per analizzare la documentazione clinica e valutare le prospettive del caso costa €320 IVA inclusa. Il compenso per l'assistenza successiva viene concordato per iscritto in base alla complessità della pratica.

Chi deve provare l'errore?

Nei confronti della struttura il paziente prova il contratto e allega l'inadempimento qualificato; spetta alla struttura dimostrare di aver adempiuto correttamente o l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Verso il sanitario in regime extracontrattuale l'onere probatorio è più ampio a carico del danneggiato.

Il consenso informato incide sul risarcimento?

Sì: la violazione dell'obbligo informativo costituisce un autonomo profilo di responsabilità, distinto dall'errore tecnico, e può fondare il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.

È obbligatorio tentare la conciliazione?

Sì: l'art. 8 L. 24/2017 impone, a pena di improcedibilità, il ricorso all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. o in alternativa alla mediazione prima del giudizio di merito.

Altri servizi in Malasanità e Sinistri