Malasanità e Sinistri · Malasanità e Sinistri · Responsabilità Sanitaria
Il risarcimento del danno da malasanità spetta al paziente (o ai familiari, in caso di decesso) quando un errore diagnostico, terapeutico o organizzativo di un medico o di una struttura sanitaria causa un danno alla salute. La responsabilità della struttura è contrattuale (art. 1218 c.c.), quella del medico dipendente è extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo assunzione di un'obbligazione diretta, ai sensi della L. 24/2017 Gelli-Bianco. Lo Studio IIILEX raccoglie la documentazione clinica, promuove la mediazione obbligatoria e, se necessario, avvia CTU medico-legale e giudizio per la liquidazione del danno secondo le tabelle di Milano.
Si parla di malasanità quando la condotta sanitaria si discosta dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali accreditate (art. 5 L. 24/2017), causando un peggioramento delle condizioni di salute del paziente rispetto all'evoluzione naturale della patologia. Gli errori più frequenti riguardano diagnosi tardive o omesse, errori chirurgici, infezioni ospedaliere, errata gestione del parto e somministrazione errata di farmaci.
Non ogni esito infausto costituisce malasanità: occorre dimostrare che il danno non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in misura minore, con una condotta sanitaria diligente. È questo il nucleo della valutazione medico-legale che accompagna ogni pratica risarcitoria.
La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde ex art. 1218 c.c. per inadempimento del contratto di spedalità: il paziente deve provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento, mentre la struttura deve dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l'inadempimento non è imputabile.
Il medico dipendente risponde invece ex art. 2043 c.c., a titolo extracontrattuale, salvo che abbia assunto un'obbligazione diretta col paziente: in tal caso l'onere della prova a carico del paziente è più gravoso, dovendo dimostrare anche la colpa del sanitario.
Il paziente deve provare l'esistenza del rapporto di cura e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di nuove patologie; spetta alla struttura dimostrare che la prestazione è stata eseguita correttamente secondo le linee guida applicabili al caso concreto.
Va accertato secondo il criterio del 'più probabile che non': occorre dimostrare che, con una condotta diligente, l'evento dannoso non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con conseguenze meno gravi per il paziente.
Prima di agire in giudizio è obbligatorio esperire l'accertamento tecnico preventivo ex art. 8 L. 24/2017 o la mediazione civile: la struttura e la propria compagnia assicurativa devono partecipare al procedimento, pena conseguenze processuali sulle spese. In questa fase è spesso possibile raggiungere un accordo transattivo supportato da una prima valutazione medico-legale.
In assenza di accordo si procede con citazione in giudizio, affidando al CTU nominato dal Tribunale l'accertamento del nesso causale e la quantificazione del danno biologico, morale ed esistenziale, oltre al danno patrimoniale da spese mediche e perdita di reddito.
Il danno risarcibile comprende il danno biologico (lesione permanente o temporanea liquidata secondo le tabelle di Milano), il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale in caso di decesso, il danno patrimoniale per spese mediche, assistenza e perdita di capacità lavorativa.
Lo Studio IIILEX cura la quantificazione integrale del danno, evitando che liquidazioni parziali o affrettate da parte delle compagnie assicurative penalizzino il paziente o i suoi familiari.