Malasanità e Sinistri · Malasanità e Sinistri · Colpa Medica
L'errore medico o chirurgico si verifica quando il sanitario, nella diagnosi o nell'esecuzione di un intervento, viola le linee guida e le buone pratiche cliniche accreditate, causando un danno che una condotta diligente avrebbe evitato. Il medico dipendente risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c., mentre la struttura risponde in via contrattuale. Lo Studio IIILEX valuta la cartella clinica, verifica la sussistenza di un valido consenso informato e affida il caso a consulenti medico-legali per accertare colpa, nesso causale e danno risarcibile.
Gli errori più frequenti riguardano la diagnosi tardiva o mancata di patologie oncologiche e cardiovascolari, errori nella scelta o esecuzione della tecnica chirurgica, dimenticanza di garze o strumenti nel corpo del paziente, errori di dosaggio farmacologico, complicanze post-operatorie non gestite tempestivamente e danni da parto (asfissia neonatale, lesioni al plesso brachiale).
Ogni categoria di errore richiede un accertamento medico-legale specifico, poiché la colpa va valutata rispetto alle linee guida vigenti al momento del fatto e allo stato dell'arte della disciplina interessata.
Il medico ha l'obbligo di informare adeguatamente il paziente su rischi, benefici e alternative terapeutiche prima di ogni intervento. La violazione del consenso informato costituisce una fonte di responsabilità autonoma, distinta dall'eventuale errore tecnico: anche un intervento eseguito correttamente può generare un danno risarcibile se il paziente non è stato messo in condizione di scegliere consapevolmente.
Il danno da violazione del consenso informato si liquida separatamente rispetto al danno da errore tecnico e richiede la prova che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato o rinviato il trattamento.
Consiste nella mancata o tardiva individuazione di una patologia sulla base dei sintomi e degli esami disponibili. È risarcibile quando la diagnosi tempestiva avrebbe permesso una prognosi migliore o evitato l'aggravamento della malattia.
Riguarda l'esecuzione materiale dell'intervento: lesioni a organi non bersaglio, tecniche inadeguate, ritenzione di corpi estranei. Va valutato con perizia medico-legale che confronti la condotta tenuta con le linee guida della specialità interessata.
La consulenza tecnica d'ufficio è il momento centrale del procedimento: il CTU esamina la cartella clinica, gli accertamenti diagnostici e visita il paziente per accertare se vi sia stato uno scostamento dalle linee guida e in che misura tale condotta abbia inciso causalmente sul danno. Le conclusioni del CTU orientano in modo decisivo l'esito della causa.
Lo Studio IIILEX assiste il cliente nella nomina di un consulente di parte che dialoghi criticamente con il CTU, contestando eventuali conclusioni sfavorevoli con osservazioni tecniche puntuali.
L'errore medico può integrare anche una responsabilità penale per lesioni colpose o omicidio colposo, con un regime di colpa attenuato dalla L. 24/2017 quando il sanitario si sia attenuto alle linee guida accreditate, salvo il caso in cui le stesse fossero inadeguate al caso concreto.
L'azione civile per il risarcimento è autonoma rispetto a quella penale e può essere proseguita anche in caso di archiviazione del procedimento penale, con oneri probatori differenti.