Malasanità e Sinistri · Malasanità e Sinistri · Responsabilità Contrattuale
La struttura sanitaria pubblica o privata risponde dei danni subiti dal paziente a titolo di responsabilità contrattuale, in base al contratto di spedalità che si perfeziona con l'accettazione del paziente, indipendentemente dal rapporto di lavoro con il singolo medico. La L. 24/2017 Gelli-Bianco impone alle strutture un obbligo assicurativo e consente al danneggiato di agire direttamente contro l'assicurazione. Lo Studio IIILEX individua la struttura responsabile, verifica la copertura assicurativa e imposta l'azione risarcitoria più efficace per il paziente.
Con l'accettazione del paziente, la struttura assume una serie di obbligazioni: prestazioni mediche adeguate, assistenza infermieristica, messa a disposizione di attrezzature idonee, corretta organizzazione dei reparti e prevenzione delle infezioni ospedaliere. L'inadempimento di una qualsiasi di queste obbligazioni può fondare una responsabilità autonoma della struttura, anche a prescindere dalla condotta del singolo medico.
Questo significa che la struttura può essere chiamata a rispondere anche per carenze organizzative, come turni insufficienti, mancanza di protocolli o ritardi nei trasferimenti tra reparti, situazioni frequenti nei sinistri sanitari più gravi.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il paziente deve provare soltanto il contratto (o il contatto) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di nuove patologie collegate alla prestazione. Spetta alla struttura, che è nella posizione di controllare la documentazione e le procedure interne, dimostrare l'esatto adempimento o che il danno deriva da causa non imputabile.
Questo regime probatorio, più favorevole rispetto a quello previsto per la responsabilità extracontrattuale del singolo medico, rende spesso preferibile agire direttamente contro la struttura, che risponde in solido anche per il fatto degli ausiliari di cui si avvale.
Le infezioni contratte durante il ricovero rientrano tra le ipotesi tipiche di responsabilità della struttura per carenze igienico-organizzative, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari vigenti.
La struttura risponde ex art. 1228 c.c. anche per la condotta colposa di medici, infermieri e personale ausiliario di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria, a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale con essi.
La L. 24/2017 impone a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti. Il danneggiato può agire in via diretta anche contro l'impresa di assicurazione della struttura, semplificando il recupero del risarcimento anche in caso di difficoltà economiche del debitore principale.
Verificare l'esistenza e i massimali della polizza è un passaggio tecnico fondamentale, che lo Studio IIILEX effettua sin dalla fase stragiudiziale per orientare correttamente la strategia risarcitoria.
La struttura che ha risarcito il danneggiato può rivalersi sul medico solo in caso di dolo o colpa grave, e comunque entro i limiti reddituali previsti dalla legge, salvo il caso di dolo. Questo meccanismo, introdotto per tutelare l'attività dei professionisti sanitari, non incide sui diritti del paziente, che resta libero di scegliere se agire verso la struttura, verso il medico o verso entrambi.
Lo Studio IIILEX valuta caso per caso la soluzione più rapida ed efficace per la tutela del cliente, individuando tutti i soggetti responsabili in solido.