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Responsabilità della Struttura Sanitaria: cosa prevede la legge

La struttura sanitaria pubblica o privata risponde dei danni subiti dal paziente a titolo di responsabilità contrattuale, in base al contratto di spedalità che si perfeziona con l'accettazione del paziente, indipendentemente dal rapporto di lavoro con il singolo medico. La L. 24/2017 Gelli-Bianco impone alle strutture un obbligo assicurativo e consente al danneggiato di agire direttamente contro l'assicurazione. Lo Studio IIILEX individua la struttura responsabile, verifica la copertura assicurativa e imposta l'azione risarcitoria più efficace per il paziente.

In sintesi

La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde in via contrattuale per l'inadempimento della prestazione complessivamente dovuta al paziente, anche per il fatto dei sanitari di cui si avvale ai sensi dell'art. 1228 c.c., e per le carenze organizzative proprie, secondo l'art. 7 L. 24/2017.

Il contratto di spedalità e i suoi effetti

Con l'accettazione del paziente, la struttura assume una serie di obbligazioni: prestazioni mediche adeguate, assistenza infermieristica, messa a disposizione di attrezzature idonee, corretta organizzazione dei reparti e prevenzione delle infezioni ospedaliere. L'inadempimento di una qualsiasi di queste obbligazioni può fondare una responsabilità autonoma della struttura, anche a prescindere dalla condotta del singolo medico.

Questo significa che la struttura può essere chiamata a rispondere anche per carenze organizzative, come turni insufficienti, mancanza di protocolli o ritardi nei trasferimenti tra reparti, situazioni frequenti nei sinistri sanitari più gravi.

Onere della prova e regime probatorio agevolato

Trattandosi di responsabilità contrattuale, il paziente deve provare soltanto il contratto (o il contatto) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di nuove patologie collegate alla prestazione. Spetta alla struttura, che è nella posizione di controllare la documentazione e le procedure interne, dimostrare l'esatto adempimento o che il danno deriva da causa non imputabile.

Questo regime probatorio, più favorevole rispetto a quello previsto per la responsabilità extracontrattuale del singolo medico, rende spesso preferibile agire direttamente contro la struttura, che risponde in solido anche per il fatto degli ausiliari di cui si avvale.

Infezioni ospedaliere

Le infezioni contratte durante il ricovero rientrano tra le ipotesi tipiche di responsabilità della struttura per carenze igienico-organizzative, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari vigenti.

Responsabilità per fatto degli ausiliari

La struttura risponde ex art. 1228 c.c. anche per la condotta colposa di medici, infermieri e personale ausiliario di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria, a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale con essi.

Assicurazione obbligatoria e azione diretta

La L. 24/2017 impone a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti. Il danneggiato può agire in via diretta anche contro l'impresa di assicurazione della struttura, semplificando il recupero del risarcimento anche in caso di difficoltà economiche del debitore principale.

Verificare l'esistenza e i massimali della polizza è un passaggio tecnico fondamentale, che lo Studio IIILEX effettua sin dalla fase stragiudiziale per orientare correttamente la strategia risarcitoria.

Rapporti tra struttura, medico e assicurazione

La struttura che ha risarcito il danneggiato può rivalersi sul medico solo in caso di dolo o colpa grave, e comunque entro i limiti reddituali previsti dalla legge, salvo il caso di dolo. Questo meccanismo, introdotto per tutelare l'attività dei professionisti sanitari, non incide sui diritti del paziente, che resta libero di scegliere se agire verso la struttura, verso il medico o verso entrambi.

Lo Studio IIILEX valuta caso per caso la soluzione più rapida ed efficace per la tutela del cliente, individuando tutti i soggetti responsabili in solido.

Come si accerta la responsabilità della struttura

  1. 1. Individuazione dei profili di inadempimento — Si distinguono l'errore del singolo sanitario e le carenze strutturali e organizzative: dotazioni, turni, protocolli, tracciabilità della documentazione, gestione delle infezioni correlate all'assistenza.
  2. 2. Esame della documentazione sanitaria — Si verifica la completezza della cartella clinica: le lacune e le irregolarità nella tenuta sono valutate dal giudice anche a sfavore della struttura tenuta alla corretta conservazione.
  3. 3. Valutazione medico-legale collegiale — Si ricostruiscono percorso assistenziale, tempestività degli interventi e aderenza ai protocolli, con l'apporto dello specialista della disciplina interessata.
  4. 4. Richiesta risarcitoria e condizione di procedibilità — Si formula la richiesta alla struttura e all'assicuratore e si instaura l'ATP ex art. 696-bis c.p.c. o la mediazione prima dell'eventuale giudizio.

Termini e riferimenti

Atto o adempimentoTermineRiferimentoSe il termine scade
Azione verso la struttura10 anniartt. 1218 e 2946 c.c.Prescrizione del diritto
Condizione di procedibilitàPrima del giudizio di meritoart. 8 L. 24/2017Improcedibilità della domanda
Azione di rivalsa della struttura1 anno dall'avvenuto pagamentoart. 9, c. 2, L. 24/2017Decadenza dall'azione di rivalsa
Comunicazione al sanitario dell'instaurazione del giudizio10 giorni dalla notificaart. 13 L. 24/2017Improcedibilità dell'azione di rivalsa

I termini indicati sono quelli di legge; la loro decorrenza dipende dalla data del fatto o dalla data in cui il danno è stato percepito come conseguenza della condotta. La verifica va fatta sul singolo caso.

Documentazione da acquisire

  • Cartella clinica integrale e diario infermieristico
  • Protocolli e procedure interne applicabili al caso
  • Registro operatorio e schede anestesiologiche
  • Referti di laboratorio e documentazione microbiologica
  • Segnalazioni di eventi avversi e documentazione di risk management
  • Corrispondenza con la direzione sanitaria e con l'assicuratore

Profili organizzativi e assicurativi

Obbligo assicurativo e azione diretta

Gli artt. 10 e 12 L. 24/2017 impongono alle strutture la copertura assicurativa o misure analoghe e prevedono l'azione diretta del danneggiato verso l'impresa nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa.

Gestione del rischio clinico

Le funzioni di risk management e le segnalazioni di eventi avversi costituiscono elementi rilevanti per la ricostruzione organizzativa del caso.

Errori frequenti

  • Concentrare la domanda solo sul singolo sanitario trascurando i profili organizzativi
  • Non contestare le lacune della cartella clinica
  • Omettere l'esame dei protocolli interni applicabili
  • Rinunciare all'azione diretta verso l'assicuratore quando ammessa
  • Sottovalutare la documentazione relativa alle infezioni correlate all'assistenza

I termini tecnici spiegati

Responsabilità contrattuale da contatto sociale
Titolo di responsabilità derivante dal rapporto instaurato con la struttura che assume l'obbligazione complessiva di assistenza.
Inadempimento qualificato
Allegazione del paziente di una condotta astrattamente idonea a causare il danno, che sposta sulla struttura l'onere della prova liberatoria.
Infezione correlata all'assistenza
Infezione insorta in relazione all'attività sanitaria, la cui prevenzione rientra negli obblighi organizzativi della struttura.
Rivalsa
Azione con cui la struttura recupera dal sanitario quanto pagato, ammessa nei limiti dell'art. 9 L. 24/2017.

Domande frequenti

La struttura risponde anche se l'errore è del singolo medico?

Sì, ex art. 1228 c.c. la struttura risponde per fatto dei propri ausiliari, compresi i medici che vi operano, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro. Il paziente può quindi agire direttamente contro l'ospedale o la clinica.

Posso agire direttamente contro l'assicurazione della struttura?

Sì, la L. 24/2017 prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice della struttura, entro i massimali di polizza, semplificando il recupero del risarcimento senza dover attendere la solvibilità della struttura.

Cosa succede se la struttura non ha un'assicurazione adeguata?

La legge impone l'obbligo assicurativo alle strutture sanitarie; in caso di mancanza o insufficienza della copertura, il paziente può comunque agire contro il patrimonio della struttura stessa, oltre a valutare eventuali fondi di garanzia previsti dalla normativa.

Le strutture pubbliche rispondono come quelle private?

Sì, le aziende ospedaliere pubbliche sono soggette alle stesse regole di responsabilità contrattuale e all'obbligo assicurativo previsti per le strutture private, con l'unica differenza del regime processuale per l'eventuale rivalsa nei confronti del personale dipendente.

Come si prova la carenza organizzativa di un ospedale?

Attraverso la cartella clinica, i protocolli interni, le testimonianze e una CTU medico-legale che accerti se turni, procedure e attrezzature erano adeguati allo standard richiesto. Lo Studio raccoglie tale documentazione con l'ausilio di consulenti tecnici.

Quanto tempo ho per agire contro la struttura sanitaria?

Il termine di prescrizione è di 10 anni dal fatto, trattandosi di responsabilità contrattuale. È comunque consigliabile agire tempestivamente per facilitare la raccolta della documentazione clinica e delle prove.

La struttura risponde anche del medico libero professionista?

Se il sanitario opera all'interno della struttura nell'ambito della prestazione dovuta al paziente, la struttura risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto degli ausiliari, ferma la posizione autonoma del professionista.

La cartella clinica incompleta danneggia il paziente?

No: la corretta tenuta della documentazione è obbligo della struttura, e le lacune non possono risolversi in un pregiudizio probatorio per il paziente secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza.

Si può agire direttamente contro l'assicurazione?

L'art. 12 L. 24/2017 prevede l'azione diretta del danneggiato verso l'impresa di assicurazione, nei limiti e secondo le condizioni definite dalla disciplina attuativa e dalla polizza.

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