Diritto Commerciale e Societario · Costituzione e forme societarie
Startup e PMI innovative
Le startup e le PMI innovative godono di un regime dedicato — con agevolazioni fiscali, strumenti di raccolta del capitale e semplificazioni — subordinato al possesso di requisiti specifici e all'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Che cos'è
Il regime premia le imprese ad alto contenuto innovativo, offrendo incentivi all'investimento, strumenti di work for equity, deroghe al diritto societario e procedure agevolate. I requisiti (oggetto innovativo, spese in ricerca e sviluppo, personale qualificato o brevetti) vanno mantenuti nel tempo.
I profili rilevanti
Requisiti di accesso e permanenza
Agevolazioni per gli investitori e per l'impresa
Strumenti di raccolta (equity crowdfunding) e work for equity
Deroghe al diritto societario e semplificazioni.
La consulenza dello Studio
Lo Studio verifica il possesso dei requisiti, struttura la società e l'ingresso degli investitori, e assiste nell'accesso alle agevolazioni, curando il mantenimento dei requisiti e gli adempimenti periodici.
Domande frequenti
Chi può essere startup innovativa?
Le società di capitali che soddisfano i requisiti di innovatività previsti dalla legge e si iscrivono nella sezione speciale del Registro imprese.
Che agevolazioni offre?
Incentivi per gli investitori, strumenti di raccolta del capitale e semplificazioni societarie e procedurali.
Altri approfondimenti in costituzione e forme societarie
Costituzione di SRL e SRL semplificata — Costituzione SRL e SRLS a Milano: capitale minimo di 10.000 € (da 1 € per la SRLS), statuto, responsabilità limitata e adempimenti. Assistenza IIILEX.
Costituzione di SPA — Costituzione SPA a Milano: capitale minimo di 50.000 €, sistemi di amministrazione e controllo, statuto. Avvocato societario IIILEX.
Società di persone (SNC e SAS) — Società di persone SNC e SAS: responsabilità dei soci, amministrazione e tassazione per trasparenza. Consulenza societaria a Milano, IIILEX.
Patti parasociali (art. 2341-bis c.c.) — Patti parasociali (art. 2341-bis c.c.): sindacati di voto e di blocco, durata massima di 5 anni, tutela. Redazione e contenzioso a Milano, IIILEX.