Diritto Commerciale e Societario · Governance e responsabilità degli organi

Adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.)

L'art. 2086, comma 2, c.c. impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, idonei anche a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale.

Che cos'è

L'obbligo, introdotto in coordinamento con il Codice della crisi, impone di dotarsi di strumenti di monitoraggio e di early warning. La sua violazione rileva sul piano della responsabilità degli amministratori, specie quando il ritardo nella rilevazione della crisi ha aggravato il dissesto.

I contenuti dell'obbligo

  • Assetto organizzativo (funzioni, deleghe, procedure)
  • Assetto amministrativo (processi decisionali e di controllo)
  • Assetto contabile (dati tempestivi e affidabili)
  • Strumenti di rilevazione tempestiva della crisi.

La consulenza dello Studio

La doppia competenza legale e contabile consente allo Studio di progettare assetti realmente adeguati all'impresa, non meramente formali, e di documentarne l'adozione — profilo oggi decisivo anche in chiave di esonero da responsabilità.

Domande frequenti

Chi deve dotarsi di adeguati assetti?

Ogni imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, in proporzione alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Cosa rischia chi non li adotta?

Profili di responsabilità degli amministratori, specie se il ritardo nella rilevazione della crisi ha aggravato il dissesto.

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