Diritto Penale · Bancarotta e reati della crisi d'impresa

Bancarotta semplice patrimoniale

La bancarotta semplice patrimoniale (art. 323 CCII, già art. 217 l. fall.) punisce condotte colpose o gravemente imprudenti — spese personali eccessive, operazioni manifestamente azzardate, aggravamento del dissesto per omesse iniziative — che hanno cagionato o aggravato il dissesto. La pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Che cos'è

È la forma "colposa" o comunque meno grave della bancarotta: non presuppone il dolo di sottrarre beni ai creditori, ma condotte imprudenti nella gestione dell'impresa in crisi. Include, tra l'altro, il ritardo nella richiesta di apertura della procedura quando doveroso.

Elementi costitutivi

  • Condotte imprudenti o negligenti tipizzate
  • Nesso con il dissesto (causazione o aggravamento)
  • Colpa o dolo generico.

La difesa dello Studio

La difesa valorizza il carattere fisiologicamente rischioso dell'attività d'impresa e la business judgment rule, distinguendo la scelta imprenditoriale legittima (ancorché infelice) dalla condotta gravemente imprudente. La ricostruzione della tempistica del dissesto e delle iniziative assunte è decisiva.

Domande frequenti

Un'operazione sbagliata è reato?

No: solo l'operazione manifestamente azzardata o gravemente imprudente collegata al dissesto rileva; il normale rischio d'impresa no.

Che pena è prevista?

La reclusione da sei mesi a due anni.

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