Diritto Penale · Bancarotta e reati della crisi d'impresa

Bancarotta da operazioni dolose

La bancarotta da operazioni dolose (artt. 329-330 CCII, già art. 223, comma 2, l. fall.) punisce gli amministratori e gli altri organi sociali che hanno cagionato il dissesto della società per effetto di operazioni dolose, distinte dalla distrazione patrimoniale.

Che cos'è

La fattispecie colpisce non la sottrazione diretta di beni, ma le operazioni dolose (ad esempio il sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali o contributive, o manovre pregiudizievoli) che, quale conseguenza, hanno determinato o aggravato il dissesto. È richiesto il nesso causale tra l'operazione e il dissesto.

Elementi costitutivi

  • Operazioni dolose degli organi sociali
  • Causazione del dissesto quale conseguenza
  • Nesso causale
  • Dolo.

La difesa dello Studio

La difesa contesta il nesso causale tra le operazioni contestate e il dissesto — spesso attribuibile a fattori esterni o di mercato — e la natura "dolosa" delle scelte gestionali. La ricostruzione economico-contabile dell'andamento aziendale è determinante per escludere la riconducibilità del dissesto alle operazioni indicate dall'accusa.

Domande frequenti

Che differenza c'è con la distrazione?

Qui non si sottraggono beni: il dissesto deriva da operazioni dolose, con nesso causale da provare.

Il mancato pagamento di imposte rileva?

Il sistematico inadempimento doloso di obbligazioni può integrare l'operazione dolosa se ha causato il dissesto.

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