Il c.d. falso in bilancio (artt. 2621, 2621-bis, 2622 c.c.) punisce l'esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, o l'omissione di fatti la cui comunicazione è imposta, nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari.
Che cos'è
Il reato tutela la trasparenza dell'informazione societaria. Si distingue tra società non quotate (art. 2621, con l'ipotesi attenuata di lieve entità dell'art. 2621-bis) e società quotate (art. 2622), punite più severamente. Rilevano la materialità e la rilevanza del falso e l'idoneità decettiva.
Esposizione di fatti materiali non veri o omissione di fatti dovuti
Rilevanza e idoneità a indurre in errore
Dolo (intenzione di ingannare e fine di ingiusto profitto).
La difesa dello Studio
La competenza contabile è decisiva: si contestano la materialità e la rilevanza del dato, la corretta applicazione dei principi contabili e la natura valutativa (non falsificatoria) delle poste, oltre alla sussistenza del dolo. La ricostruzione tecnica del bilancio consente di distinguere l'errore o la stima opinabile dal falso penalmente rilevante.
Domande frequenti
Le stime di bilancio sono falso?
Non di per sé: le valutazioni correttamente motivate e conformi ai principi contabili non integrano il reato, che richiede l'esposizione di fatti materiali non veri.
È più grave per le società quotate?
Sì: l'art. 2622 prevede per le quotate un trattamento più severo.
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