Diritto Tributario · Accertamenti e atti dell'Agenzia delle Entrate

Contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000)

L'art. 6-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) riconosce in via generale il diritto del contribuente a presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto impositivo. La violazione del contraddittorio, ove obbligatorio, è un vizio dell'atto da far valere nel ricorso.

Che cos'è

Il contraddittorio preventivo generalizzato impone all'ufficio, prima di emettere l'atto, di comunicare lo schema e di concedere un termine per le osservazioni, salvo le eccezioni tipizzate dalla legge (ad esempio per gli atti automatizzati). Rafforza il diritto di difesa nella fase amministrativa.

I profili rilevanti

  • Obbligo di comunicazione dello schema di atto
  • Termine per le osservazioni del contribuente
  • Obbligo di motivazione rafforzata sulle osservazioni
  • Eccezioni tipizzate all'obbligo.

La difesa dello Studio

Lo Studio presidia la fase del contraddittorio, presentando osservazioni documentate che possono far cadere o ridurre la pretesa prima dell'emissione dell'atto, e fa valere in giudizio l'eventuale violazione dell'obbligo.

Domande frequenti

Il contraddittorio è sempre obbligatorio?

In via generale sì, con eccezioni tipizzate (es. atti automatizzati); va verificato per il singolo atto.

Cosa comporta la sua violazione?

È un vizio dell'atto, da far valere come motivo di ricorso.

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