Diritto Tributario · Contenzioso tributario
Contro la sentenza della CGT di secondo grado è ammesso il ricorso per Cassazione entro 60 giorni dalla notifica (art. 62 D.Lgs. 546/1992), per i soli motivi di legittimità previsti dal codice di procedura civile.
La Cassazione non riesamina il merito: verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logico-giuridica della motivazione. Il ricorso è soggetto a rigorosi requisiti di specificità e autosufficienza, la cui inosservanza determina l'inammissibilità.
Lo Studio individua i vizi di legittimità e redige il ricorso nel rispetto dei requisiti di autosufficienza, spesso decisivi per l'ammissibilità. La collaborazione con avvocati cassazionisti garantisce la tenuta tecnica dell'impugnazione.