Diritto Tributario · Fiscalità internazionale e attività estere
Transfer pricing
Il transfer pricing disciplina i prezzi delle operazioni infragruppo transfrontaliere, che devono rispettare il principio di libera concorrenza (arm's length). La predisposizione di una documentazione idonea consente la penalty protection in caso di rettifica.
In sintesi
Il transfer pricing riguarda la determinazione dei prezzi delle operazioni infragruppo tra imprese associate residenti in Stati diversi, secondo il principio di libera concorrenza dell'art. 110, comma 7, TUIR. La documentazione idonea prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate consente la disapplicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele.
Che cos'è
Le operazioni tra società dello stesso gruppo situate in Stati diversi devono essere remunerate come se fossero concluse tra parti indipendenti. L'Agenzia può rettificare i valori non conformi; la documentazione idonea (Masterfile e Documentazione Nazionale) protegge dalle sanzioni.
I profili chiave
Analisi di comparabilità e scelta del metodo
Documentazione idonea (Masterfile/Local File)
Penalty protection
Procedure amichevoli e ruling internazionali.
La difesa dello Studio
Lo Studio assiste nella predisposizione della documentazione e nella difesa in sede di verifica e contenzioso, contestando l'analisi di comparabilità e il metodo applicato dall'ufficio, con il supporto della competenza economico-contabile.
Come si struttura la gestione del transfer pricing
1. Mappatura delle operazioni infragruppo — Si individuano le transazioni con imprese associate (beni, servizi, finanziamenti, beni immateriali, cost sharing) e i soggetti coinvolti, verificando il requisito del controllo secondo la disciplina applicabile.
2. Analisi funzionale — Si descrivono funzioni svolte, rischi assunti e asset impiegati da ciascuna entità, presupposto per la selezione del metodo e della parte testata.
3. Selezione del metodo e benchmark — Si applica il metodo più appropriato tra quelli previsti dalle linee guida OCSE e dal D.M. 14 maggio 2018, con analisi di comparabilità e determinazione dell'intervallo di libera concorrenza.
4. Documentazione e comunicazione in dichiarazione — Si predispongono Masterfile e Documentazione nazionale con i requisiti del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020, firma digitale e marca temporale, e si comunica il possesso della documentazione nella dichiarazione dei redditi.
Adempimenti e riferimenti normativi
Atto o adempimento
Termine
Riferimento
Se il termine scade
Comunicazione del possesso della documentazione
Con la dichiarazione dei redditi
art. 1, c. 6, D.Lgs. 471/1997
Perdita della disapplicazione delle sanzioni
Firma digitale e marca temporale della documentazione
Entro la data di presentazione della dichiarazione
Provv. Agenzia Entrate 23/11/2020
Documentazione non considerata idonea
Consegna della documentazione in verifica
20 giorni dalla richiesta
Provv. Agenzia Entrate 23/11/2020
Inutilizzabilità ai fini della penalty protection
Istanza di accordo preventivo
Prima della realizzazione delle operazioni, secondo la disciplina
art. 31-ter d.P.R. 600/1973
Assenza di certezza preventiva sul metodo applicato
I termini indicati sono quelli ordinari di legge, soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e alle sospensioni previste da norme speciali. La verifica va sempre fatta sull'atto ricevuto e sulla relativa relata di notifica.
Documentazione richiesta
Masterfile con struttura del gruppo, intangibili e attività finanziarie infragruppo
Documentazione nazionale con analisi funzionale e metodo applicato
Contratti infragruppo e relativi allegati
Analisi di comparabilità e database di benchmark utilizzati
Bilanci delle entità coinvolte e riconciliazioni contabili
Eventuali accordi preventivi o precedenti verifiche in materia
Strumenti di prevenzione e composizione
Accordo preventivo
L'art. 31-ter d.P.R. 600/1973 consente di concordare con l'amministrazione i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, con effetti vincolanti per i periodi indicati dall'accordo.
Procedura amichevole
In caso di doppia imposizione, la MAP prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni e dal D.Lgs. 49/2020 consente di ottenere l'eliminazione della duplicazione tramite il confronto tra amministrazioni.
Errori frequenti
Predisporre la documentazione senza firmarla digitalmente entro i termini
Omettere la comunicazione del possesso della documentazione in dichiarazione
Utilizzare benchmark non aggiornati o non coerenti con l'analisi funzionale
Trascurare le operazioni finanziarie infragruppo e le garanzie prestate
Applicare un metodo diverso da quello descritto nei contratti infragruppo
I termini tecnici spiegati
Principio di libera concorrenza
Criterio per cui le operazioni tra imprese associate devono essere valorizzate come tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili.
Masterfile
Documento che descrive il gruppo multinazionale nel suo complesso: struttura, attività, intangibili, finanziamenti e posizione fiscale.
Penalty protection
Disapplicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele in presenza di documentazione idonea comunicata nei termini.
MAP
Procedura amichevole tra Stati per risolvere le controversie da doppia imposizione derivanti da rettifiche di transfer pricing.
Domande frequenti
Cos'è la penalty protection?
La disapplicazione delle sanzioni sulla rettifica, in presenza di documentazione idonea comunicata secondo le regole.
Chi è soggetto al transfer pricing?
Le imprese che effettuano operazioni con società del gruppo residenti all'estero.
La documentazione è obbligatoria?
Non è un obbligo generalizzato, ma è la condizione per ottenere la disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifica: senza documentazione idonea la sanzione per dichiarazione infedele resta applicabile.
Riguarda anche le operazioni tra società italiane?
La disciplina dell'art. 110, comma 7, TUIR riguarda le operazioni transnazionali tra imprese associate; per le operazioni interne rilevano altre norme, tra cui l'abuso del diritto e l'inerenza.
Cosa accade in caso di rettifica in un altro Stato?
Si può attivare la procedura amichevole o, nei casi previsti, la rettifica in diminuzione corrispondente, per evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte.
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