Diritto Commerciale e Societario · Contenzioso tra soci e verso amministratori
Impugnazione di delibere assembleari (artt. 2377, 2379 c.c.)
Le delibere assembleari annullabili (per vizi di procedimento, di competenza o per conflitto di interessi) si impugnano entro 90 giorni dalla deliberazione (art. 2377 c.c.); le delibere nulle (per oggetto impossibile o illecito, mancata convocazione, mancanza del verbale) entro 3 anni (art. 2379 c.c.), salvo i casi imprescrittibili.
Che cos'è
L'impugnazione è lo strumento di reazione alle delibere illegittime. La distinzione tra annullabilità e nullità incide su termini, legittimazione e regime: l'annullabilità tutela un interesse particolare ed è soggetta a termini brevi; la nullità colpisce vizi più gravi ed è rilevabile da chiunque vi abbia interesse.
I profili rilevanti
Annullabilità (art. 2377): termine di 90 giorni
Nullità (art. 2379): termine di 3 anni, salvo casi imprescrittibili
Legittimazione all'impugnazione
Soglie di capitale per l'impugnazione nelle società azionarie
Tutela cautelare (sospensione della delibera).
La difesa dello Studio
Lo Studio individua i vizi (procedimento, conflitto, oggetto), rispetta i termini perentori e, ove urgente, chiede la sospensione della delibera, valorizzando la competenza contabile nelle impugnazioni relative al bilancio.
Domande frequenti
Entro quando si impugna una delibera annullabile?
Entro 90 giorni dalla deliberazione (art. 2377 c.c.).
La nullità ha un termine?
Di regola 3 anni (art. 2379 c.c.), salvo i casi imprescrittibili previsti dalla legge.
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