Diritto Penale · Reati contro la Pubblica Amministrazione

Corruzione (artt. 318-322 c.p.)

Le fattispecie corruttive (artt. 318-322 c.p.) puniscono l'accordo illecito tra pubblico agente e privato: la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), quella per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), quella in atti giudiziari (art. 319-ter). È punito sia il corrotto sia il corruttore.

Che cos'è

Il cuore del reato è il pactum sceleris: lo scambio tra l'esercizio (o il mercimonio) della funzione pubblica e un'utilità indebita. Si distingue dalla concussione (dove il privato è costretto) e dall'induzione indebita.

Elementi costitutivi

  • Qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per il corrotto)
  • Accordo corruttivo (dazione/promessa di utilità)
  • Riferimento all'esercizio della funzione o a un atto contrario ai doveri
  • Dolo.

La difesa dello Studio

La difesa contesta la sussistenza dell'accordo e del sinallagma illecito, distinguendolo da rapporti leciti o da mere liberalità. Rilevano i profili 231 per l'ente coinvolto e la gestione coordinata delle posizioni.

Domande frequenti

Serve che l'atto sia compiuto?

No: l'accordo corruttivo è punibile anche se l'atto non viene poi compiuto.

Coinvolge l'azienda?

Sì: la corruzione è reato presupposto della responsabilità 231 dell'ente.

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