Diritto Penale · Reati contro la Pubblica Amministrazione
Le fattispecie corruttive (artt. 318-322 c.p.) puniscono l'accordo illecito tra pubblico agente e privato: la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), quella per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), quella in atti giudiziari (art. 319-ter). È punito sia il corrotto sia il corruttore.
Il cuore del reato è il pactum sceleris: lo scambio tra l'esercizio (o il mercimonio) della funzione pubblica e un'utilità indebita. Si distingue dalla concussione (dove il privato è costretto) e dall'induzione indebita.
La difesa contesta la sussistenza dell'accordo e del sinallagma illecito, distinguendolo da rapporti leciti o da mere liberalità. Rilevano i profili 231 per l'ente coinvolto e la gestione coordinata delle posizioni.