Diritto Penale · Reati d'impresa e responsabilità degli enti (231)
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)
L'art. 2638 c.c. punisce chi, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, espone fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero occulta con altri mezzi fatti che avrebbe dovuto comunicare, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati.
Che cos'è
Il reato tutela l'effettività della vigilanza pubblica sui mercati e sugli intermediari. Comprende due condotte: l'esposizione di fatti non veri e l'occultamento, anche mediante ostacolo materiale all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Elementi costitutivi
Soggetto obbligato alle comunicazioni
Esposizione di fatti non veri od occultamento
Riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
Dolo.
La difesa dello Studio
La difesa verifica la qualità del soggetto obbligato, la veridicità sostanziale delle informazioni trasmesse e l'elemento soggettivo. La ricostruzione tecnica dei dati comunicati e degli obblighi informativi è decisiva, specie nei settori regolati.
Domande frequenti
Chi risponde?
I soggetti tenuti alle comunicazioni verso le autorità di vigilanza (amministratori, dirigenti, sindaci).
Basta un'omissione?
Sì, se si occultano fatti che dovevano essere comunicati sulla situazione economico-patrimoniale.
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