Diritto Penale · Reati contro la Pubblica Amministrazione

Peculato (art. 314 c.p.)

Il peculato (art. 314 c.p.) punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione dell'ufficio il possesso o la disponibilità di denaro o di una cosa mobile altrui, se ne appropria. È previsto il peculato d'uso per l'uso momentaneo con restituzione.

Che cos'è

Il reato presuppone il possesso qualificato "per ragione dell'ufficio": la condotta appropriativa trasforma tale possesso in un comportamento da proprietario. Si distingue dall'appropriazione indebita per la qualità pubblica del soggetto.

Elementi costitutivi

  • Qualità di pubblico agente
  • Possesso/disponibilità del bene per ragione dell'ufficio
  • Condotta appropriativa
  • Dolo.

La difesa dello Studio

La difesa verifica il titolo del possesso, l'effettiva appropriazione (rispetto a un uso legittimo o a un mero debito) e la configurabilità del più lieve peculato d'uso. La ricostruzione contabile dei flussi è spesso decisiva.

Domande frequenti

Che differenza c'è con l'appropriazione indebita?

Nel peculato il soggetto è un pubblico agente e il possesso deriva dall'ufficio.

Cos'è il peculato d'uso?

L'uso momentaneo del bene con immediata restituzione, punito meno gravemente.

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