Diritto Penale · Reati contro la Pubblica Amministrazione
Il peculato (art. 314 c.p.) punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione dell'ufficio il possesso o la disponibilità di denaro o di una cosa mobile altrui, se ne appropria. È previsto il peculato d'uso per l'uso momentaneo con restituzione.
Il reato presuppone il possesso qualificato "per ragione dell'ufficio": la condotta appropriativa trasforma tale possesso in un comportamento da proprietario. Si distingue dall'appropriazione indebita per la qualità pubblica del soggetto.
La difesa verifica il titolo del possesso, l'effettiva appropriazione (rispetto a un uso legittimo o a un mero debito) e la configurabilità del più lieve peculato d'uso. La ricostruzione contabile dei flussi è spesso decisiva.