Diritto Penale · Reati contro la Pubblica Amministrazione

Concussione (art. 317 c.p.)

La concussione (art. 317 c.p.) punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della qualità o dei poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. La pena è la reclusione da 6 a 12 anni.

Che cos'è

Il tratto distintivo è la costrizione: il privato subisce, non partecipa a un accordo. Si differenzia dalla corruzione (accordo paritario) e dall'induzione indebita (dove il privato è indotto ma conserva un margine di scelta e ottiene un vantaggio).

Elementi costitutivi

  • Qualità di pubblico agente
  • Abuso della qualità o dei poteri
  • Costrizione del privato a dare o promettere utilità
  • Dolo.

La difesa dello Studio

La difesa lavora sulla corretta qualificazione (costrizione vs induzione vs accordo corruttivo), decisiva per il trattamento sanzionatorio e per la posizione del privato. La ricostruzione del rapporto e delle pressioni è centrale.

Domande frequenti

Il privato è punibile?

Nella concussione il privato è vittima della costrizione, non concorrente.

Come si distingue dall'induzione indebita?

Nell'induzione il privato conserva un margine di scelta e trae un vantaggio; nella concussione subisce una costrizione.

Altri approfondimenti in reati contro la pubblica amministrazione