Diritto Penale · Reati contro la Pubblica Amministrazione
L'art. 346-bis c.p. punisce chi, sfruttando o vantando relazioni, anche asserite, con un pubblico agente, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico agente o per remunerarlo.
Il reato colpisce la mediazione illecita nei rapporti con la P.A., in una fase anticipata rispetto alla corruzione. Il confine con la mediazione lecita (lobbying, consulenza) e con il millantato credito è spesso oggetto di contestazione tecnica.
La difesa distingue la mediazione illecita dalla lecita attività di relazione o consulenza e verifica l'effettivo sfruttamento di relazioni qualificate. La ricostruzione dei rapporti e delle prestazioni è centrale.