Diritto Penale · Reati contro la Pubblica Amministrazione

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

L'art. 346-bis c.p. punisce chi, sfruttando o vantando relazioni, anche asserite, con un pubblico agente, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico agente o per remunerarlo.

Che cos'è

Il reato colpisce la mediazione illecita nei rapporti con la P.A., in una fase anticipata rispetto alla corruzione. Il confine con la mediazione lecita (lobbying, consulenza) e con il millantato credito è spesso oggetto di contestazione tecnica.

Elementi costitutivi

  • Sfruttamento o vanto di relazioni con un pubblico agente
  • Dazione o promessa di utilità come prezzo della mediazione
  • Dolo.

La difesa dello Studio

La difesa distingue la mediazione illecita dalla lecita attività di relazione o consulenza e verifica l'effettivo sfruttamento di relazioni qualificate. La ricostruzione dei rapporti e delle prestazioni è centrale.

Domande frequenti

La consulenza sui rapporti con la P.A. è reato?

No di per sé: è reato la mediazione illecita retribuita per influire indebitamente sul pubblico agente.

È collegato alla corruzione?

Sì: tutela una fase anticipata rispetto all'accordo corruttivo.

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