Diritto Penale · Reati tributari (D.Lgs. 74/2000)

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8)

L'art. 8 D.Lgs. 74/2000 punisce chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione. Non prevede soglie e la pena è la reclusione da 4 a 8 anni (ridotta a 1 anno e 6 mesi – 6 anni se l'importo è inferiore a 100.000 € per periodo d'imposta).

Che cos'è

È il reato "speculare" all'art. 2, dal lato dell'emittente: chi crea e rilascia la documentazione falsa che consente ad altri di dedurre costi o detrarre IVA inesistenti. La consumazione prescinde dall'effettivo utilizzo della fattura da parte del terzo.

Pena

Soglia di punibilitàNessuna
PenaReclusione da 4 a 8 anni
Pena ridotta1 anno e 6 mesi – 6 anni se l'importo è inferiore a 100.000 € per periodo d'imposta

La difesa dello Studio

La difesa verifica l'effettiva inesistenza dell'operazione, il ruolo del soggetto (emittente reale, prestanome, cartiera) e il coordinamento con il procedimento a carico dell'utilizzatore. La ricostruzione dei flussi finanziari è centrale per distinguere l'operazione simulata da quella reale ma irregolare.

Domande frequenti

Serve che il terzo usi la fattura?

No: il reato si consuma con l'emissione, a prescindere dall'utilizzo.

Chi emette e chi utilizza rispondono dello stesso reato?

No: l'emittente risponde dell'art. 8, l'utilizzatore dell'art. 2; una deroga esclude il concorso reciproco.

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