L'omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) è reato quando l'importo delle ritenute dovute o certificate e non versate supera 150.000 € per periodo d'imposta. Pena: reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Che cos'è
Punisce il sostituto d'imposta (tipicamente il datore di lavoro) che non versa, entro il termine per la dichiarazione annuale di sostituto, le ritenute dovute in base alla dichiarazione o risultanti dalle certificazioni rilasciate. È richiesto il dolo generico.
Soglia e pena
Soglia di punibilità
150.000 € per periodo d'imposta
Pena
Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Soggetto attivo
Sostituto d'imposta
La difesa dello Studio
Si verifica l'esatta quantificazione rispetto alla soglia e la corretta imputazione al periodo. Opera la causa di non punibilità dell'art. 13 (integrale estinzione del debito, anche rateale, prima del dibattimento); rileva la crisi di liquidità non imputabile. La difesa è coordinata con la posizione contributiva e con eventuali procedure di composizione della crisi.
Domande frequenti
Chi risponde?
Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente).
Il pagamento evita la condanna?
Sì, se il debito è integralmente estinto prima dell'apertura del dibattimento (art. 13).
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