Diritto Penale · Reati tributari (D.Lgs. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art. 2)

La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) punisce chi indica in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di documenti falsi. È punita con la reclusione da 4 a 8 anni e non prevede soglie di punibilità.

Che cos'è

L'art. 2 colpisce il contribuente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (in tutto o in parte, sul piano oggettivo o soggettivo). È la fattispecie più grave tra i reati dichiarativi, perché fondata sull'uso di documentazione mendace registrata in contabilità.

Elementi costitutivi

  • Registrazione o detenzione ai fini di prova di fatture/documenti per operazioni inesistenti
  • Indicazione in dichiarazione degli elementi passivi fittizi
  • Dolo specifico di evasione.

Pena

Soglia di punibilitàNessuna
PenaReclusione da 4 a 8 anni
Pena ridotta1 anno e 6 mesi – 6 anni se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 €
Elemento soggettivoDolo specifico di evasione

La difesa dello Studio

La difesa si concentra sulla prova dell'inesistenza delle operazioni — spesso soltanto "soggettiva" — e sull'effettiva consapevolezza del contribuente. La competenza contabile consente di ricostruire la reale movimentazione economica sottostante alle fatture contestate e di distinguere l'operazione realmente eseguita (ma male documentata) da quella inesistente. Va gestito il rischio di sequestro e confisca, anche per equivalente, del profitto, impugnabile con riesame entro 10 giorni.

Domande frequenti

Ci sono soglie per l'art. 2?

No: la fattispecie non prevede soglie di punibilità. Esiste solo una pena ridotta se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro.

Il pagamento del debito estingue il reato?

Per i reati dichiarativi il pagamento integrale prima del dibattimento, unito al ravvedimento, può rilevare ai fini della non punibilità o come attenuante (art. 13 e 13-bis).

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