Le operazioni inesistenti — oggettive (mai avvenute) o soggettive (avvenute tra soggetti diversi da quelli fatturati) — determinano l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità dei costi correlati, con riparto dell'onere della prova tra Agenzia e contribuente.
Che cos'è
L'inesistenza oggettiva riguarda operazioni mai realizzate; quella soggettiva operazioni realmente eseguite ma con un fornitore diverso da quello indicato in fattura. Le conseguenze fiscali (e penali) differiscono; la difesa e l'onere probatorio si articolano di conseguenza.
La difesa
Prova della realtà e dell'effettiva esecuzione dell'operazione
Distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva
Deducibilità dei costi effettivamente sostenuti
Buona fede e diligenza nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
La difesa dello Studio
Lo Studio dimostra la realtà delle operazioni e la diligenza del contribuente, e fa valere, ove spettante, la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti, coordinando la difesa con l'eventuale procedimento penale.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra inesistenza oggettiva e soggettiva?
Nella oggettiva l'operazione non è avvenuta; nella soggettiva è avvenuta ma con un soggetto diverso da quello fatturato.
I costi restano deducibili?
I costi effettivamente sostenuti possono restare deducibili nei limiti previsti, salvo il coinvolgimento in reati.
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