Diritto Tributario · IVA e frodi fiscali

Operazioni inesistenti e indetraibilità IVA

Le operazioni inesistenti — oggettive (mai avvenute) o soggettive (avvenute tra soggetti diversi da quelli fatturati) — determinano l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità dei costi correlati, con riparto dell'onere della prova tra Agenzia e contribuente.

Che cos'è

L'inesistenza oggettiva riguarda operazioni mai realizzate; quella soggettiva operazioni realmente eseguite ma con un fornitore diverso da quello indicato in fattura. Le conseguenze fiscali (e penali) differiscono; la difesa e l'onere probatorio si articolano di conseguenza.

La difesa

  • Prova della realtà e dell'effettiva esecuzione dell'operazione
  • Distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva
  • Deducibilità dei costi effettivamente sostenuti
  • Buona fede e diligenza nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

La difesa dello Studio

Lo Studio dimostra la realtà delle operazioni e la diligenza del contribuente, e fa valere, ove spettante, la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti, coordinando la difesa con l'eventuale procedimento penale.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra inesistenza oggettiva e soggettiva?

Nella oggettiva l'operazione non è avvenuta; nella soggettiva è avvenuta ma con un soggetto diverso da quello fatturato.

I costi restano deducibili?

I costi effettivamente sostenuti possono restare deducibili nei limiti previsti, salvo il coinvolgimento in reati.

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