Il contenzioso tributario si svolge davanti alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e, in ultima istanza, in Cassazione. La doppia qualifica avvocato-commercialista consente di contestare nel merito, sui numeri e sulle scritture, le ricostruzioni dell'Agenzia delle Entrate.
In sintesi
Il contenzioso tributario si svolge davanti alle Corti di Giustizia Tributaria secondo il D.Lgs. 546/1992: ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, deposito telematico, eventuale istanza cautelare ex art. 47, appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza e ricorso per cassazione per soli motivi di legittimità.
Gli argomenti di contenzioso tributario
Questa sezione raccoglie 5 approfondimenti. Ogni pagina spiega l'istituto, i passaggi o i vizi rilevanti, l'impostazione difensiva dello Studio e le domande più frequenti.
Ricorso alla CGT di primo grado
Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado introduce il giudizio contro gli atti impositivi impugnabili. Va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (art. 21 D.Lgs. 546/1992) e deve contenere motivi specifici di contestazione, a pena di inammissibilità.
Appello alla CGT di secondo grado
La sentenza della CGT di primo grado è appellabile davanti alla CGT di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 51 D.Lgs. 546/1992); in assenza di notifica opera il termine lungo dal deposito.
Ricorso per Cassazione tributaria
Contro la sentenza della CGT di secondo grado è ammesso il ricorso per Cassazione entro 60 giorni dalla notifica (art. 62 D.Lgs. 546/1992), per i soli motivi di legittimità previsti dal codice di procedura civile.
Sospensione dell'atto impugnato (art. 47)
Con il ricorso può essere chiesta la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/1992) quando i motivi appaiono fondati (fumus boni iuris) e dall'esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile (periculum in mora).
Conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis)
In pendenza di giudizio le parti possono conciliare la lite, in udienza o fuori udienza (artt. 48, 48-bis D.Lgs. 546/1992), definendo la controversia con una riduzione delle sanzioni e la rateizzazione degli importi.
Come lavora lo Studio
Nel contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria la prima verifica riguarda sempre il termine di impugnazione e la natura dell'atto. Segue l'analisi dei vizi formali e sostanziali e, quando l'esecuzione dell'atto può arrecare un danno grave e irreparabile, la valutazione dell'istanza di sospensione.
La doppia qualifica di Avvocato e Dottore Commercialista consente di contestare la pretesa sui numeri, cioè su scritture contabili, dichiarazioni e ricostruzioni dell'ufficio, oltre che sul diritto, mantenendo un'impostazione coerente nei diversi gradi di giudizio.
Il processo tributario grado per grado
1. Ricorso e costituzione in giudizio — Il ricorso va notificato alla controparte e depositato con la costituzione in giudizio entro trenta giorni dalla notifica, con il fascicolo telematico contenente atto impugnato, documenti e procura.
2. Fase cautelare — L'istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 richiede fumus boni iuris e periculum in mora; la trattazione avviene in camera di consiglio e può concludersi con sospensione totale, parziale o subordinata a garanzia.
3. Trattazione e prova — Il processo è documentale: non sono ammessi giuramento e prova testimoniale, mentre l'art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 consente la prova testimoniale scritta nei casi previsti. Può essere disposta consulenza tecnica.
4. Impugnazioni — La sentenza è appellabile entro sessanta giorni dalla notifica, o entro sei mesi dal deposito in mancanza di notifica; contro la decisione d'appello è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. 546/1992.
Termini processuali principali
Atto o adempimento
Termine
Riferimento
Se il termine scade
Notifica del ricorso
60 giorni dalla notifica dell'atto
art. 21 D.Lgs. 546/1992
Inammissibilità del ricorso
Costituzione in giudizio del ricorrente
30 giorni dalla notifica del ricorso
art. 22 D.Lgs. 546/1992
Inammissibilità rilevabile d'ufficio
Appello
60 giorni dalla notifica della sentenza
art. 51 D.Lgs. 546/1992
Passaggio in giudicato della sentenza
Termine lungo di impugnazione
6 mesi dal deposito della sentenza
art. 327 c.p.c.
Definitività della decisione
I termini indicati sono quelli ordinari di legge, soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e alle sospensioni previste da norme speciali. La verifica va sempre fatta sull'atto ricevuto e sulla relativa relata di notifica.
Fascicolo di causa: cosa serve
Atto impugnato e prova della data di notifica
Procura alle liti e documento di identità del contribuente
Documentazione contabile e bancaria rilevante
Corrispondenza con l'ufficio, istanze e verbali di contraddittorio
Ricevute di versamento e piani di rateazione in corso
Precedenti sentenze o atti riferiti alle stesse annualità
Definizioni in corso di causa
Conciliazione giudiziale
Gli artt. 48, 48-bis e 48-bis.1 D.Lgs. 546/1992 consentono la conciliazione totale o parziale, in udienza o fuori udienza, con riduzione delle sanzioni nella misura stabilita dalla legge.
Autotutela in pendenza di giudizio
L'ufficio può annullare o rettificare l'atto anche dopo la proposizione del ricorso; ne conseguono cessazione della materia del contendere o prosecuzione limitata alla parte residua.
Errori processuali ricorrenti
Depositare il ricorso oltre i trenta giorni dalla notifica
Non indicare nei motivi tutte le censure, non deducibili in appello come domande nuove
Chiedere la sospensione senza documentare il pregiudizio grave e irreparabile
Trascurare la riscossione frazionata in pendenza di giudizio
Notificare l'appello a una parte diversa da quella costituita in primo grado
I termini tecnici spiegati
Fumus boni iuris
Apparente fondatezza dei motivi di ricorso, requisito della tutela cautelare insieme al periculum in mora.
Riscossione frazionata
Obbligo di versare quote della pretesa al maturare di ciascun grado di giudizio, secondo l'art. 68 D.Lgs. 546/1992.
Giudicato
Stabilità della decisione non più impugnabile, che preclude un nuovo esame della stessa questione tra le stesse parti.
Prova testimoniale scritta
Strumento istruttorio ammesso nel processo tributario nei limiti dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992.
Domande frequenti
Entro quando presentare il ricorso?
Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (art. 21 D.Lgs. 546/1992), salvo sospensioni.
Quando scade il termine per appellare?
60 giorni dalla notifica della sentenza; in mancanza di notifica opera il termine lungo dal deposito.
In Cassazione si riesamina il merito?
No: si verifica solo la legittimità della decisione, non i fatti.
La sospensione blocca la riscossione?
Sì: se accolta, sospende l'esecuzione dell'atto fino alla decisione.
La conciliazione riduce le sanzioni?
Sì: la definizione conciliativa comporta una riduzione delle sanzioni rispetto alla misura piena.
È obbligatoria l'assistenza tecnica?
Sì, salvo le controversie di valore inferiore alla soglia indicata dall'art. 12 D.Lgs. 546/1992, per le quali il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Il processo tributario è interamente telematico?
Notificazioni e depositi avvengono di regola attraverso il processo tributario telematico; le udienze possono svolgersi a distanza nei casi previsti dall'art. 16 D.Lgs. 546/1992.
Cosa succede se l'atto viene annullato dopo il pagamento?
Le somme versate in pendenza di giudizio devono essere restituite secondo l'art. 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992, con gli interessi previsti dalla legge.
Approfondimenti e servizi in Diritto Tributario
Ricorso alla CGT di primo grado — Ricorso alla CGT di primo grado: termine di 60 giorni, motivi specifici, deposito telematico, istanza di sospensione. Avvocato tributarista a Milano, IIILEX.
Appello alla CGT di secondo grado — Appello tributario alla CGT di secondo grado: termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 51 D.Lgs. 546/1992).
Ricorso per Cassazione tributaria — Ricorso per Cassazione in materia tributaria: 60 giorni dalla notifica della sentenza d'appello (art. 62 D.Lgs. 546/1992), motivi di legittimità. Studio IIILEX.
Sospensione dell'atto impugnato (art. 47) — Sospensione dell'atto tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992): fumus boni iuris e danno grave e irreparabile. Bloccare la riscossione.
Conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis) — Conciliazione giudiziale tributaria (artt. 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992): chiudere la lite con sanzioni ridotte, in udienza o fuori udienza. Tributarista Milano.