Diritto Tributario · Contenzioso tributario

Conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis)

In pendenza di giudizio le parti possono conciliare la lite, in udienza o fuori udienza (artt. 48, 48-bis D.Lgs. 546/1992), definendo la controversia con una riduzione delle sanzioni e la rateizzazione degli importi.

Che cos'è

La conciliazione è uno strumento deflativo che chiude la lite con un accordo tra contribuente ed ente, ratificato dal giudice. Consente di ridurre le sanzioni e di evitare l'alea e i tempi del giudizio, con effetti anche in appello.

Le modalità

  • Conciliazione fuori udienza (accordo depositato)
  • Conciliazione in udienza (proposta e verbalizzata)
  • Riduzione delle sanzioni e rateizzazione
  • Perfezionamento con il versamento nei termini.

La difesa dello Studio

Lo Studio valuta la convenienza della conciliazione rispetto alla prosecuzione del giudizio, misurando il rischio processuale e il beneficio della riduzione sanzionatoria, e negozia con l'ufficio i termini dell'accordo.

Domande frequenti

La conciliazione riduce le sanzioni?

Sì: la definizione conciliativa comporta una riduzione delle sanzioni rispetto alla misura piena.

È possibile anche in appello?

Sì, la conciliazione è ammessa anche nel giudizio di secondo grado.

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