Diritto Tributario · Contenzioso tributario
Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado introduce il giudizio contro gli atti impositivi impugnabili. Va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (art. 21 D.Lgs. 546/1992) e deve contenere motivi specifici di contestazione, a pena di inammissibilità.
Il ricorso è l'atto con cui il contribuente contesta la pretesa fiscale davanti al giudice tributario. Deve indicare l'atto impugnato, i motivi e le conclusioni; una volta notificato all'ente impositore, va depositato telematicamente presso la segreteria della CGT nei termini di legge (costituzione in giudizio).
Lo Studio analizza l'atto con doppia lente, giuridica e contabile: contesta i vizi di legittimità (notifica, motivazione, decadenza) e la fondatezza nel merito della pretesa, ricostruendo i dati economici. Ove sussista il rischio di riscossione, propone contestualmente l'istanza di sospensione.