Diritto Penale · Reati d'impresa e responsabilità degli enti (231)

Reimpiego e ricettazione (artt. 648-ter e 648 c.p.)

La ricettazione (art. 648 c.p.) punisce l'acquisto, la ricezione od l'occultamento di cose di provenienza delittuosa; il reimpiego (art. 648-ter) l'impiego in attività economiche o finanziarie di beni di provenienza illecita. Le fattispecie si distinguono da riciclaggio e autoriciclaggio per condotta e finalità.

Che cos'è

La ricettazione richiede il fine di profitto e la consapevolezza della provenienza delittuosa. Il reimpiego colpisce chi investe in attività economiche beni illeciti, senza aver concorso nel reato presupposto e senza la condotta dissimulatoria tipica del riciclaggio. La corretta qualificazione tra queste figure incide sulla pena.

Elementi costitutivi

  • Provenienza delittuosa dei beni
  • Condotta tipica (acquisto/ricezione/occultamento per la ricettazione; impiego per il reimpiego)
  • Consapevolezza della provenienza
  • Dolo (di profitto nella ricettazione).

La difesa dello Studio

La difesa lavora sulla corretta qualificazione — spesso decisiva per il trattamento sanzionatorio — e sulla prova della consapevolezza della provenienza illecita. La ricostruzione dei rapporti e dei flussi consente di distinguere l'acquisto in buona fede dalla ricettazione.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra ricettazione e riciclaggio?

Il riciclaggio richiede una condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza; la ricettazione l'acquisto/ricezione con fine di profitto.

Serve sapere che il bene è "rubato"?

È necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

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