Diritto Penale · Reati d'impresa e responsabilità degli enti (231)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 2635 c.c. punisce amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori e sottoposti che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, compiono od omettono atti in violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, cagionando nocumento alla società. È reato presupposto della responsabilità 231.

Che cos'è

Il reato tutela la lealtà e la correttezza nei rapporti economici privati. È punito sia il corrotto (chi riceve) sia il corruttore (chi dà o promette). La procedibilità è, di regola, a querela, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Elementi costitutivi

  • Qualità dei soggetti nell'ambito dell'impresa
  • Dazione o promessa di utilità
  • Atto compiuto o omesso in violazione dei doveri
  • Nocumento alla società.

La difesa dello Studio

La difesa verifica l'effettiva violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, il nesso con l'utilità e il nocumento alla società. Rileva il coordinamento con l'eventuale procedimento 231 a carico dell'ente. La ricostruzione dei flussi e dei rapporti contrattuali è centrale.

Domande frequenti

È procedibile a querela?

Di regola sì, salvo il caso in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Coinvolge la società?

Sì: è reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

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