Diritto Penale · Reati d'impresa e responsabilità degli enti (231)

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) punisce chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o i beni provenienti da un delitto da lui stesso commesso, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione.

Che cos'è

Introdotto nel 2015, il reato colpisce chi "ricicla" i proventi del proprio delitto, colmando la lacuna lasciata dal riciclaggio (che esclude l'autore del reato presupposto). È esclusa la punibilità quando il denaro o i beni sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Elementi costitutivi

  • Provenienza dei beni da un delitto commesso dallo stesso agente
  • Impiego in attività economiche/finanziarie/imprenditoriali/speculative
  • Idoneità concreta a ostacolare l'identificazione
  • Dolo.

La difesa dello Studio

La difesa valorizza la clausola di non punibilità per l'utilizzo o il godimento personale e contesta l'idoneità dissimulatoria della condotta. La ricostruzione dei flussi distingue l'investimento "ripulente" dal semplice impiego dei proventi. Il coordinamento con la difesa sul reato presupposto è essenziale.

Domande frequenti

Uso personale del denaro illecito è reato?

No: la destinazione alla mera utilizzazione o godimento personale è esclusa dalla punibilità.

Basta depositare i proventi in banca?

Non necessariamente: serve una condotta idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza.

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