Diritto Penale · Cybercrime e reputazione online

Frode informatica e phishing (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-ter c.p. punisce chi, alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto su dati o informazioni, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. È la cornice di molte truffe online e forme di phishing.

Che cos'è

La frode informatica è il corrispondente digitale della truffa: al posto dell'inganno alla persona, vi è la manipolazione del sistema o dei dati. Sono previste aggravanti, tra cui il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale.

Elementi costitutivi

  • Alterazione del funzionamento del sistema o intervento abusivo su dati
  • Ingiusto profitto con altrui danno
  • Dolo.

La difesa dello Studio

Lo Studio assiste sia gli imputati sia le vittime (recupero delle somme, denuncia, segnalazioni agli istituti di pagamento, azione civile). L'acquisizione tempestiva della prova digitale (movimenti, indirizzi IP, dispositivi) è determinante.

Domande frequenti

Il phishing è frode informatica?

Le condotte di phishing che alterano sistemi o utilizzano abusivamente dati per un profitto rientrano di norma nell'art. 640-ter.

Posso recuperare le somme sottratte?

È possibile attivare segnalazioni agli istituti e azioni civili; la tempestività è decisiva.

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