Diritto Penale · Cybercrime e reputazione online

Sostituzione di persona e furto d'identità digitale (art. 494 c.p.)

L'art. 494 c.p. punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo la propria all'altrui persona o attribuendosi un falso nome o stato. È la cornice del furto d'identità digitale (profili falsi).

Che cos'è

Il reato tutela la fede pubblica e la libertà di autodeterminazione. Online si realizza tipicamente con la creazione di profili falsi a nome altrui, l'uso di identità digitali altrui o la registrazione di account con dati di terzi.

Elementi costitutivi

  • Induzione in errore mediante sostituzione di persona o falso nome/stato
  • Fine di vantaggio o di danno
  • Dolo.

La difesa dello Studio

Per la vittima si attiva la rimozione dei profili falsi, la denuncia e l'individuazione dell'autore; per l'indagato si verificano l'induzione in errore e la finalità. La prova digitale è centrale.

Domande frequenti

Creare un profilo falso è reato?

Sì, se realizzato con l'altrui identità per procurarsi un vantaggio o arrecare un danno.

Come si tutela la vittima?

Con la segnalazione alle piattaforme per la rimozione, la denuncia e l'azione civile.

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