Diritto Penale · Cybercrime e reputazione online

Trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice Privacy)

L'art. 167 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, come adeguato al GDPR) punisce, a determinate condizioni e con dolo, il trattamento illecito di dati personali che arrechi nocumento all'interessato, al fine di trarne profitto o di arrecare danno.

Che cos'è

Il reato si affianca alle (ben più frequenti) sanzioni amministrative del GDPR, riguardando i casi più gravi di trattamento illecito, comunicazione o diffusione di dati su larga scala, con dolo e nocumento. Tutela il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.

Elementi costitutivi

  • Trattamento, comunicazione o diffusione illecita di dati personali
  • Nocumento all'interessato
  • Fine di profitto o di danno
  • Dolo.

La difesa dello Studio

La difesa verifica la sussistenza del nocumento, del dolo e del rapporto con le sanzioni amministrative GDPR (principio di specialità). Per le imprese, la corretta impostazione dei trattamenti e della compliance è anche prevenzione del rischio penale.

Domande frequenti

Ogni violazione privacy è reato?

No: la maggior parte è sanzionata in via amministrativa (GDPR); il reato riguarda i casi più gravi con dolo e nocumento.

Rileva per le imprese?

Sì: è anche reato presupposto in alcuni ambiti e va presidiato nella compliance.

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