Diritto Penale · Cybercrime e reputazione online

Stalking informatico e cyberbullismo

Le condotte persecutorie realizzate con strumenti telematici possono integrare lo stalking (art. 612-bis c.p.) nella forma aggravata; per i minori operano tutele specifiche di prevenzione e protezione contro il cyberbullismo.

Che cos'è

Lo stalking informatico consiste nella reiterazione, tramite social, messaggistica o email, di condotte moleste o minacciose che generano ansia, timore o alterazione delle abitudini di vita. Nei confronti dei minori, la normativa sul cyberbullismo prevede strumenti di ammonimento e rimozione dei contenuti.

Elementi costitutivi

  • Reiterazione di condotte moleste/minacciose per via telematica
  • Uno degli eventi tipici dello stalking
  • Dolo.

La difesa dello Studio

Per la vittima si cura la raccolta della prova digitale e la richiesta di misure di protezione; per i minori si attivano gli strumenti di ammonimento e rimozione. Per l'indagato si verificano la reiterazione e l'evento tipico.

Domande frequenti

Messaggi molesti reiterati online sono stalking?

Possono integrare lo stalking aggravato se reiterati e produttivi degli eventi tipici (ansia, timore, mutamento delle abitudini).

Ci sono tutele per i minori?

Sì: la disciplina sul cyberbullismo prevede ammonimento e rimozione dei contenuti.

Altri approfondimenti in cybercrime e reputazione online