Diritto Penale · Cybercrime e reputazione online

Diffamazione a mezzo social e stampa (art. 595 c.p.)

La diffamazione commessa tramite social network o stampa integra l'ipotesi aggravata dell'art. 595, comma 3, c.p. (offesa recata con un mezzo di pubblicità), punita più severamente della diffamazione semplice. La querela va proposta entro 3 mesi.

Che cos'è

La diffamazione consiste nell'offesa all'altrui reputazione, comunicata a più persone, in assenza dell'offeso. La diffusione tramite social o stampa costituisce aggravante per la maggiore potenzialità lesiva. Rileva il diritto di critica e di cronaca come possibile scriminante, entro i limiti della verità, continenza e interesse pubblico.

Elementi costitutivi

  • Offesa alla reputazione
  • Comunicazione a più persone, in assenza dell'offeso
  • Uso di un mezzo di pubblicità (social, stampa)
  • Dolo.

La difesa dello Studio

Per la vittima si cura la cristallizzazione della prova digitale (screenshot autenticati, individuazione dell'autore) e la querela nei termini; per l'indagato si valutano la continenza, la verità del fatto e l'esercizio del diritto di critica. L'azione civile per il danno all'immagine può affiancare quella penale.

Domande frequenti

Un commento su Facebook è diffamazione aggravata?

Sì, se offende la reputazione ed è visibile a più persone: il social è un mezzo di pubblicità (aggravante).

Entro quando querelare?

Entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto.

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