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Danneggiamento di dati e sistemi (artt. 635-bis ss. c.p.)

Gli artt. 635-bis e seguenti c.p. puniscono il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e dei sistemi che li ospitano, con aggravanti quando riguardano sistemi di pubblica utilità o dello Stato.

Che cos'è

Le fattispecie coprono la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di dati e programmi (art. 635-bis) e il danneggiamento dei sistemi informatici (art. 635-quater), inclusi gli attacchi tramite malware, ransomware o cancellazioni dolose.

Elementi costitutivi

  • Condotta di distruzione/alterazione di dati, programmi o sistemi
  • Danno
  • Dolo.

La difesa dello Studio

La difesa richiede un accertamento tecnico rigoroso della condotta, del danno e del nesso causale, spesso con l'ausilio di consulenti informatici. Per la vittima (spesso un'impresa colpita da attacco) si cura la denuncia e la ricostruzione forense.

Domande frequenti

Un attacco ransomware rientra qui?

Le condotte di cifratura e danneggiamento dei dati rientrano tra le fattispecie di danneggiamento informatico, spesso in concorso con altri reati.

Serve una perizia?

Sì: l'accertamento tecnico-forense è di norma decisivo.

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